F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 143/CSA del 07 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 107/CSA del 29 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. META C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVIS PLEIADE POLICORO/META C5 DELL’11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 708 del 3.3.2017)

RICORSO A.S.D. META C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVIS PLEIADE POLICORO/META C5 DELL’11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 708 del 3.3.2017)

In data 14.3.2017, l’A.S.D. Meta C5 propone reclamo avverso Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a CinqueCom. Uff. n. 708 del 3.3.2017 con la quale il Giudice sportivo ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente la quale richiedeva che, in danno della società SSD Avis Pleiade Policoro arl, venisse comminata la sanzione sportiva della perdita della gara tenutasi al Pala Ercole di Policoro in data 11.2.2017. Il Giudice di prime cure ha, invece, omologato il risultato conseguito al temine dell’incontro Policoro/Meta 6 a 5. Reclamo esperito per i gravi atti di violenza perpetrati dai sostenitori della Società ospitante in danno di atleti e tecnici dell’ASD Meta C5.

La reclamante lamenta che i gravi fatti accaduti durante l’incontro Policoro-Meta avrebbero viziato il regolare svolgimento della gara. Nello specifico evidenzia nel ricorso che può configurarsi responsabilità oggettiva della società SSD Avis Pleiade Policoro ARL per mancato rispetto degli oneri di sorveglianza protezione e prevenzione ex art. 62 delle NOIF ed ex art. 4, comma 4, C.G.S.. La Meta C5 argomenta la propria posizione sostenendo che tali eventi sarebbero stati “traumatizzanti” per i calciatori e lo staff tecnico, nonché “psicologicamente devastanti” per tutta la compagine siciliana. Afferma, di conseguenza, che vi sia stata errata applicazione del potere discrezionale dell’arbitro, giungendo a configurare sul punto, in violazione dell’art. 3 cost., una disparità di trattamento di questa Corte su accadimenti simili.

In ragione di ciò chiede che alla società Policoro venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e di conseguenza – segnatamente – l’aggiudicazione della stessa a favore della società ASD Meta C5, come previsto dal combinato disposto degli artt. 17 e 18, comma 2, C.G.S..

Da quanto emerge dal referto di gara degli arbitri e dal rapporto del commissario di campo, i fatti si sono così svolti: la gara era stata sospesa per circa 20 minuti intorno al 17mo minuto del secondo tempo per poi concludersi regolarmente perché un sostenitore della squadra locale aveva spinto con forza la panchina in plexiglass, dove erano seduti i componenti della società ospitata, facendo sobbalzare questi ultimi e in particolar modo l’allenatore in seconda Giuffrida Sebastiano Alfio, che per il violento impatto subìto cadeva a terra lamentando un forte dolore al capo. Mentre il Giuffrida veniva medicato a terra dal pronto intervento del medico sociale della società ospitata, il medesimo sostenitore entrava in campo, scavalcando la recinzione, e cercava di colpire con un pugno alcuni calciatori della società ospitata senza riuscirci, dopodiché lo stesso veniva braccato è allontanato con la forza all’esterno del rettangolo di gioco. Contestualmente, altro sostenitore, anch’esso penetrato indebitamente sul terreno di gioco, dopo essere venuto a diverbio con un calciatore della società ospitata, lo colpiva con un violento pugno al viso. In seguito poi il Giuffrida veniva portato in ospedale per controlli clinici del caso. Nel frattempo, su iniziativa del commissario di campo, veniva richiesto l’intervento della forza pubblica, la quale sopraggiungeva al palazzetto dopo circa 10-15 minuti dall’accaduto. Rispristinato l’ordine pubblico, e risistemata la panchina, la gara veniva ripresa fino al termine senza ulteriori incidenti.

Tanto premesso, questa Corte, in base ai rapporti di gara degli arbitri e del commissario di campo, non ritiene che sia stato influenzato in maniera decisiva il regolare svolgimento della gara, la quale – nonostante i gravi accadimenti censurati con fermezza da questo Collegio in altro procedimento – è stata portata a termine senza ulteriori conseguenze. Precedenti giurisprudenziali vengono in soccorso. Secondo la Corte federale, ad esempio, finanche l’esplosione – provocata dai sostenitori della squadra ospitantedi un petardo di notevole potenza all’altezza del terreno di gioco che colpiva il portiere della squadra avversaria, costringendolo ad abbandonare la gara per essere visitato in ospedale, rientra nella previsione della seconda parte del comma 1 dell’art. 17 C.G.S., in quanto il danno causato dalla suddetta esplosione comportava unicamente l’alterazione del potenziale atletico della squadra ospite, senza influire sul regolare svolgimento della gara. A tal proposito, la Corte osserva che «[è] palese, infatti, che ogni episodio alterante il potenziale atletico di una squadra, obbligando ad effettuare una o piú sostituzioni di calciatori infortunati, è sempre idoneo ad incidere sugli equilibri tecnici e agonistici della competizione». Questo effetto, tuttavia, non può inquadrarsi nella nozione di influenza sul «regolare svolgimento della gara», posto che

«dagli atti ufficiali è emerso con chiarezza che l’episodio in oggetto ha impedito al portiere del M. di concludere la gara, incidendo unicamente sul solo potenziale atletico della squadra, inteso nel suo complesso, senza ostacolare, in altro modo, il regolare svolgimento della partita, la quale è proseguita sino al termine» (cfr. Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 17 luglio 2012, n. 009/CGF).

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Meta C5 di San Giovanni La Punta (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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