F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 144/CSA del 07 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 144/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MADONNA NICOLA SEGUITO GARA MODENA/PADOVA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017)

RICORSO CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MADONNA NICOLA SEGUITO GARA MODENA/PADOVA DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017)

La società Calcio Padova ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega PRO pubblicata sul Com. Uff. n. 160 del 21.3.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Modena e Padova del 19.3.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Madonna Nicola “perché al termine della gara assumeva comportamento provocatorio verso gli occupanti la panchina avversaria provocandone la reazione e proferiva una espressione blasfema”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo da tre ad una giornata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che, se da un lato la squalifica per 1 giornata è ineccepibile in quanto il calciatore Madonna ha pronunciato espressione blasfema, non altrettanto può dirsi per la ulteriore squalifica ad altre due gare.

La società Calcio Padova ha rilevato che la decisione adottata dal Giudice Sportivo è fondata sulla base dei referti del commissario di campo e dei collaboratori della Procura Federale, nulla essendo stato segnalato dal Direttore di gara. Nel referto del commissario di campo è riportato infatti che “al fischio finale dell’Arbitro il giocatore del Padova sig. Madonna Nicola esultava eccessivamente con i pugni alzati e urlando mentre si trovava sul terreno di giuoco nei pressi della panchina del Modena”. Ed inoltre che “tale esultanza determinava momenti di tensione tra  i tesserati delle due squadre, che poco dopo, sotto il controllo della terna arbitrale, rientravano con tranquillità negli spogliatoi”.

Ciò che è ribadito dal referto dei collaboratori della Procura Federale laddove si afferma che “l’esultanza determinava momenti di tensione tra i tesserati delle due squadre, controllati dalla terna arbitrale che garantiva un rientro tranquillo negli spogliatoi”.

La ricorrente pertanto ha rilevato che dal contenuto dei referti non può evincersi la sussistenza di un comportamento antisportivo da parte del calciatore Madonna, consistito soltanto in una esultanza avvenuta alla fine della gara.

Il ricorso va accolto con la conseguenza della riduzione della sanzione da tre ad una giornata di gara.

Infatti le condotte poste in essere dal calciatore Madonna sono state due, da considerarsi tra loro non correlate alla luce dei referti del commissario di campo e dei collaboratori della Procura Federale. La prima, consistita nel profferire una espressione blasfema per la quale consegue la sanzione di una giornata che è stata correttamente irrogata dal Giudice Sportivo. Quanto alla seconda, consistita nella esultanza, sia pure colorita, da parte del calciatore Madonna non risulta potersi configurare come comportamento antisportivo che dunque non è sanzionabile.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova e riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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