F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 145/CSA del 07 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 124/CSA del 4 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. KEVIN JOHANNES STROOTMAN SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 30.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.05.2017)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. KEVIN JOHANNES STROOTMAN SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 30.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.05.2017)

A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale, in relazione all’incontro Roma/Lazio, disputato in data 30.4.2017 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma

1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, infliggeva al calciatore Kevin Johannes Strootman la squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo può ricondursi al tentativo di intervento del calciatore Wallace della società Lazio”, integrando, di conseguenza, gli estremi di una condotta gravemente antisportiva e, in particolare, una simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Roma S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale, in primo luogo, eccepisce l’inammissibilità della segnalazione e della prova televisiva, atteso che la condotta posta in essere dal calciatore Strootman è avvenuta sotto gli occhi dell’Assistente di gara e dell’Arbitro, il quale ha, poi, anche valutato tale comportamento concedendo il calcio di rigore alla Roma. A detta della Società, pertanto, si tratterebbe di un mero errore arbitrale, con la conseguenza che, essendo la “prova televisiva” un mezzo di prova utilizzabile esclusivamente per accertare condotte non viste dal Direttore e dagli Assistenti di gara, l’episodio oggetto del presente procedimento non avrebbe potuto essere valutato ai sensi dell’art. 35 C.G.S. La Società sostiene, altresì, che il calciatore in questione non avrebbe posto in essere alcuna simulazione, in quanto lo stesso avrebbe saltato, perdendo di conseguenza l’equilibrio, nel solo tentativo di sottrarsi dall’imminente colpo che avrebbe attinto la gamba più volte infortunata. Per questi motivi, la Società chiede, in via principale, l’annullamento/revoca della squalifica a carico del Sig. Strootman ed, in via subordinata, la riduzione della stessa ad una sola giornata, in ragione delle circostanze attenuanti indicate nel ricorso.

Alla riunione di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, tenutasi in data 4.5.2017, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, il quale chiede il rigetto del ricorso presentato dalla Società e la conferma della decisione impugnata, e, per la Società stessa, l’Amministratore Delegato e l’Avv. Antonio Conte, che si riporta alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, in merito alla presunta inammissibilità della  prova televisiva, precisa come, in linea di principio, in tutti i casi di condotta simulatoria, l’arbitro vede il fatto ma non percepisce, invece, la simulazione: in altre parole, quando l’art. 35, comma 1.3., si riferisce a “fatti…. non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo” deve intendersi - con riferimento alle condotte simulatorie - attinente alla simulazione stessa e non all’evento. Pertanto, in linea astratta, il mezzo della prova televisiva è sempre ammissibile laddove l’arbitro abbia visto un determinato fatto ma non abbia percepito la simulazione. D’altronde, la simulazione - proprio in ragione della sua natura di atto tendente ad “ingannare” colui che lo percepisce – al fine di essere identificata e valutata, necessita che l’Arbitro abbia visto l’episodio oggetto di contestazione, in quanto, qualora il Direttore di gara non si accorga dell’evento simulato, nessun provvedimento sarebbe emesso da quest’ultimo e, conseguentemente, non vi sarebbe alcun interesse a denunciare la simulazione stessa.

Fermo quanto sopra, con riferimento al merito della vicenda oggetto del presente procedimento, la Corte rileva come la circostanza per cui il Sig. Strootman sarebbe caduto a seguito di un salto compiuto volontariamente per evitare l’impatto con il calciatore avversario non può essere presa in considerazione in questa sede. Nella valutazione della simulazione, invero, non è possibile a priori stabilire l’intento di un calciatore: ciò che viene giudicato è l’evento oggetto di contestazione, ossia il comportamento del giocatore, senza poter indagare la volontà dello stesso.

Ad ogni modo, anche qualora l’intenzione del Sig. Strootman, nel compiere il gesto in questione, come sostiene la ricorrente, fosse stata esclusivamente quella di proteggersi dall’intervento dell’avversario, la condotta posta in essere dal predetto calciatore è stata idonea a trarre in errore l’Arbitro e, di conseguenza, la stessa deve essere comunque considerata alla stregua di una simulazione. Inoltre, sempre nell’ipotesi sopra descritta, il malinteso così creatosi avrebbe ben potuto essere risolto dallo stesso Sig. Strootman, il quale, una volta constata la concessione del rigore, quale conseguenza del suo comportamento, in ragione della assoluta mancanza di contatto tra i due calciatori in questione, avrebbe dovuto compiere un ravvedimento operoso, ammettendo ciò che effettivamente aveva fatto.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art 36bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A.. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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