F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 146/CSA del 07 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 125/CSA del 4 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. PATTI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIBONESE/CATANZARO DEL 23.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017)

RICORSO DEL CALC. PATTI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIBONESE/CATANZARO DEL 23.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017)

Il calciatore Patti Matteo, tesserato della società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017, con il quale, a seguito della gara Vibonense/Catanzaro del 23.4.2017, è stata inflitta allo stesso la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "per aver colpito con una gomitata al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue".

Il reclamante nel ricorso presentato ha affermato, a sostegno del reclamo, in primis che il calciatore colpito non ha avuto nessuna fuoriuscita di sangue dal labbro, come da foto allegata, e inoltre che il giocatore Patti Matteo non voleva compiere atti violenti a carico dell'avversario, ma semplicemente spingerlo per recuperare il pallone. E’ comparso personalmente il calciatore il quale ha ribadito la dinamica dei fatti posta a sostegno del ricorso.

Questa Corte, ritenendo non utilizzabili nel caso di specie le immagini prodotte, presa visione degli atti ufficiali di gara e sentito il Direttore di Gara, il quale ha confermato e precisato che quanto accaduto non era un spinta ma un vero colpo con gomito portato al volto dell'avversario con fuoriuscita di sangue dal labbro dello stesso e con interruzione di oltre due minuti del tempo della gara per le necessarie cure mediche, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Patti Matteo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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