F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 076/CSA del 09 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO SSD POL.SARNESE 1926 A. R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0- 3; – AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, – OBBLIGO DI DISPUTARE N. 2 GARE A PORTE CHIUSE; – SQUALIFICA FINO AL 18.5.2017 AL SIG. ACANFORA ROCCO; – SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL CALC. EVANGELISTA EMANUEL, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.V. HERCULANEUM 1924/POL. SARNESE 1926 DEL 14.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 18.1.2017) RICORSO A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ; – SQUALIFICA FINO AL 18.5.2017 AL SIG. ESPOSITO GERARDO, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.V. HERCULANEUM 1924/POL. SARNESE 1926 DEL 14.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale -Com. Uff. n. 47 del 18.1.2017)

RICORSO SSD POL.SARNESE 1926 A. R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

  • PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0- 3;
  • AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ,
  • OBBLIGO DI DISPUTARE N. 2 GARE A PORTE CHIUSE;
  • SQUALIFICA FINO AL 18.5.2017 AL SIG. ACANFORA ROCCO;
  • SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL CALC. EVANGELISTA EMANUEL,

INFLITTE       SEGUITO       GARA      CAMPIONATO        NAZIONALE       JUNIORES       A.V.

HERCULANEUM 1924/POL. SARNESE 1926 DEL 14.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 47 del 18.1.2017)

RICORSO A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LE SANZIONI:

    • AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ;
    • SQUALIFICA FINO AL 18.5.2017 AL SIG. ESPOSITO GERARDO,

INFLITTE       SEGUITO       GARA      CAMPIONATO        NAZIONALE       JUNIORES       A.V.

HERCULANEUM 1924/POL. SARNESE 1926 DEL 14.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale -Com. Uff. n. 47 del 18.1.2017)

La SSD Polisportiva Sarnese ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 47 del 18.01.2017) con la quale, in riferimento alla gara contro la Herculaneum 1924 disputatasi il 14.01.2017, era stata inflitta, ad ambo le società, la punizione della perdita della gara con il risultato di 0-3, l’ammenda di € 2.000,00, la sanzione della disputa a porte chiuse per 3 gare nei confronti della Herculaneum e per due gare nei confronti della Sarnese nonché la squalifica fino al 18.05.2017 a carico del dirigente della Sarnese Acanfora Rocco e quella della squalifica per 6 gare a carico del calciatore Evangelista Emanuel. Con il reclamo si richiedeva l’annullamento delle decisioni del Giudice Sportivo e, in via subordinata, la riforma dei provvedimenti di squalifica e dell’ammenda alla società con limitazione delle sanzioni al minimo edittale. Anche la Herculaneum proponeva reclamo in relazione al medesimo provvedimento e chiedeva l’annullamento della decisione, sia in riferimento all’ammenda, sia in riferimento alla squalifica fino al 18.5.2017 irrogata a carico dell’allenatore Esposito Gerardo, insistendo in via subordinata per la riduzione.

Trattandosi di reclami contro le decisioni contenute nel medesimo Com. Uff. del Giudice Sportivo relative alla medesima gara i ricorsi vanno preliminarmente riuniti per essere decisi con un unico provvedimento, stante la evidente connessione.

A sostegno delle rispettive impugnazioni le due società proponevano contestazioni in larga misura coincidenti.

Più in particolare la Sarnese poneva l’accento sulla circostanza che lo scontro verbale tra i due allenatori doveva attribuirsi alla prevalente, se non esclusiva, responsabilità dell’allenatore della squadra avversaria Esposito che aveva indotto alla reazione l’Acanfora, sottolineava una asserita discrasia tra referto arbitrale e rapporto dell’assistente Caianiello specie in ordine all’ingresso di tifosi sul terreno di giuoco. Deduceva poi che l’ammenda a titolo di responsabilità oggettiva non avrebbe potuto trovare applicazione a carico di essa reclamante in virtù della circostanza che essa era ospitata sul campo dell’Hercolaneum.

A sua volta l’Hercolaneum deduceva la asserita erroneità del rapporto arbitrale in relazione alla mancata indicazione della richiesta di forza pubblica, sottolineava il tempestivo intervento dei propri dirigenti in ordine alla rissa verificatasi, segnalava anch’essa una asserita difformità del referto arbitrale rispetto a quello dell’assistente, e infine rilevava come la responsabilità degli eventi fosse ascrivibile in misura più ampia alla Sarnese, società ospitata.

Sulla base di queste deduzioni, così sinteticamente riportate, venivano formulate nei rispettivi reclami le richieste sopradescritte.

Il ricorso risulta parzialmente fondato nei sensi e nei limiti qui di seguito indicati.

Quanto ai fatti di gara è da rilevare che il referto arbitrale appare, nel suo complesso, molto chiaro e mette puntualmente in evidenza la gravità dei fatti verificatisi e della rissa che è esplosa sul campo di giuoco. Anche le responsabilità personali di allenatori e giocatore sono messe chiaramente in luce ed il referto risulta privo di quei vizi logici dai quali, unicamente, se ne può, in ipotesi, desumere una attenuazione della sua valenza di atto probatorio con valore privilegiato. Anche le contraddizioni tra referto dell’arbitro e rapporto dell’assistente appaiono prive di consistenza dal momento che i due atti descrivono con parole diverse il medesimo accaduto. Non possono quindi che trovare ampia conferma tutte le sanzioni irrogate dal Giudice ad eccezione dell’ammenda che appare eccessiva e che può, pertanto, essere ridotta per la società ospitata, Sarnese, ad euro 500,00 e per quella ospitante, Herculaneum, ad € 1.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n. 1 e 2, in parziale accoglimento:

  • riduce ad € 500,00 l’ammenda inflitta alla società SSD Pol.Sarnese 1926 A. R.L. di Sarno (Salerno);
  • riduce  ad € 1.000,00 l’ammenda  inflitta socieA.VHerculaneum  1924 di Ercolano (Napoli).

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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