F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 076/CSA del 09 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAZZITI ANDREA SEGUITO GARA VITERBESE/PIACENZA 29.01.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 31.01.2017)

RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAZZITI ANDREA SEGUITO GARA VITERBESE/PIACENZA 29.01.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 31.01.2017)

 

Con decisione del 31.1.2017, Com. Uff. n. 130/DIV, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in riferimento alla  gara  svoltasi il 29.1.2017 tra la Viterbese Castrense ed il Piacenza Calcio 1919 valevole per il Campionato Lega Pro, infliggeva al calciatore del Piacenza Razzitti Andrea la squalifica per due giornate effettive di gara “ perché a gioco fermo colpiva un avversario con un calcio alla caviglia.”

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Piacenza Calcio 1919 la quale sostanzialmente si doleva della eccessività della sanzione inflitta, determinata anche da una erronea interpretazione dell’accaduto da parte del direttore di gara, il quale nel referto arbitrale non avrebbe tenuto conto del fatto che il comportamento del Razzitti era stato determinato dal giocatore della Viterbese Cruciani Michel che lo aveva colpito con un pugno allo stomaco .Il Razziti aveva reagito alla provocazione con un colpo di lieve entità per il quale si riteneva eccessivamente gravosa la sanzione inflitta, tenuto anche conto del fatto che al calciatore della Viterbese Cruciani, principale responsabile della vicenda, era stata irrogata la medesima squalifica per 2 giornate.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Prescindendo, infatti, dalla impossibilità di applicare sanzioni ad un tesserato con criteri di comparazione con altre parti che non compaiono nel procedimento, la ricostruzione dell’episodio, così come appare nel ricorso, non risulta del tutto corrispondente a quanto realmente avvenuto. Si legge, infatti, nel referto arbitrale che il Razzitti “ in una prima circostanza colpisce da terra con un calcio il giocatore avversario Cruciani Michel, n.4 Viterbese a livello della caviglia senza arrecare nessun danno, poi dopo aver subito il pugno dal giocatore nominato della Viterbese, tentava una seconda volta con un calcio di trovare il giocatore della Viterbese”.

E’ chiaro allora che, anche a voler dare credito alla parte del ricorso in cui si sostiene che il Razzitti abbia colpito con un calcio l’avversario perché questi gli aveva lanciato addosso il pallone, da un lato la particolarità non è stata ritenuta dal direttore di gara di rilevanza tale da essere riportata nel referto,dall’altro l’episodio non è assolutamente tale da giustificare la reazione del calciatore del Piacenza, che si è comunque concretizzata in un gesto violento.

Del resto la squalifica inflitta corrisponde al minimo edittale previsto dalla norma, ed è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia.

Non vi è, quindi, spazio per una ulteriore riduzione della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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