F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTE MARCO SEGUITO GARA A.V. HERCULANEUM 1924/SAN SEVERO DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

RICORSO A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTE MARCO SEGUITO GARA A.V. HERCULANEUM 1924/SAN SEVERO DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

Con il gravame, proposto in data 20.2.2017, la reclamante avversava la sanzione che è stata inflitta al tesserato, il quale, a gioco fermo, ha afferrato più volte alla gola con ambo le mani, senza recargli danno, un calciatore avversario (anch'esso espulso, contestualmente, per aver dato uno schiaffo ad un calciatore dell'Herculaneum).

L’appellante, in sintesi, deduceva che in assenza di conseguenze fisiche per la vittima, il comportamento contestato dovrebbe essere derubricato da atto di violenza a comportamento antisportivo. Di talché, la reclamante instava per la riduzione della squalifica a 2 giornate, anche in considerazione dell'assenza di precedenti di alcun tipo da parte del Conte.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Considerati i fatti contestati, per come accertati nella loro materialità nel referto arbitrale e nella loro gravità, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulta, riguardo alla sua commisurazione, appropriata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.V. Herculaneum 1924 di Somma Vesuviana (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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