F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. POL. SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALEMME LUIGI SEGUITO GARA SANCATALDESE CALCIO/POL. SARNESE 1926 ARL DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

RICORSO S.S.D. POL. SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALEMME LUIGI SEGUITO GARA SANCATALDESE CALCIO/POL. SARNESE 1926 ARL DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

Con il gravame, proposto in data 17.2.2017, la reclamante avversava la sanzione che è stata inflitta al tesserato per avere colpito con una violenta manata, a gioco in svolgimento, ma lontano dall'azione, un calciatore avversario, che necessitava di cure mediche.

L’appellante contestava, in sintesi, la qualificazione della sua condotta come gesto violento, essendosi trattato, come da decisione del Giudice Sportivo, di manata e non di pugno, notato fra l'altro dall'Arbitro solo su segnalazione dell'Assistente, e solo a distanza di qualche istante, per effetto di una sorta di sceneggiata del calciatore avversario. In buona sostanza, l'episodio andrebbe, ad avviso dell'appellante, derubricato a semplice e fortuito scontro fra calciatori avversari che non si sarebbero reciprocamente avveduti l'uno del sopraggiungere dell'altro.

Tutto ciò considerato, la reclamante richiedeva la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica (una delle quali già scontata).

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Considerati i fatti contestati, per come accertati nella loro materialità nel referto arbitrale e nella loro gravità, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulta, riguardo alla sua commisurazione, appropriata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pol.

Sarnese 1926 A.R.L. di Sarno (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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