F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. SHAOLIN SOCCER AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TANCREDI ROCCO; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILEO DOMENICO, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 SHAOLIN SOCCER/VIRTUS NOICATTARO DEL 5.2.2017 (delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – com. Uff. n. 579 del 9.2.2017)

RICORSO A.S.D. SHAOLIN SOCCER AVVERSO LE SANZIONI:

    • AMMENDA      DI     €     1.000,00      CON     DIFFIDA      INFLITTA     ALLA     SOCIETÀ RECLAMANTE;
    • SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA AL  SIG. TANCREDI ROCCO;
    • SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILEO DOMENICO,

INFLITTE  SEGUITO  GARA CAMPIONATO  NAZIONALE  CALCIO A 5  UNDER  21

SHAOLIN SOCCER/VIRTUS NOICATTARO DEL 5.2.2017 (delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – com. Uff. n. 579 del 9.2.2017)

La Società A.S.D. Shaolin Soccer ha proposto reclamo davanti a questa Corte avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che, con Com. Uff. n. 579 del 9.2.017, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 con diffida alla società e la sanzione della squalifica per 3 gare, tanto al tecnico Sig. Rocco Tancredi, quanto al calciatore Sig. Domenico Sileo, e questo in relazione ai fatti accaduti nella gara A.S.D. Shaolin Soccer vs. A.S.D. Virtus Noicattaro disputata il 5.2.2017.

Qui di seguito si riportano le motivazioni delle decisioni del Giudice Sportivo:

      • A.S.D. Shaolin Soccer: “Perché al termine dell’incontro, numerosi sostenitori, penetravano indebitamente nella zona degli spogliatoi, inveendo contro il direttore di gara e tenendo nella circostanza un atteggiamento offensivo e minaccioso. Tale condotta induceva gli stessi arbitri, tenuto conto del totale disinteresse dei dirigenti della società, a richiedere telefonicamente l’intervento delle forze dell’ordine, che sopraggiunte, provvedevano a scortare gli arbitri fino alle loro autovetture, nonostante l’assembramento ostile dei predetti facinorosi.”;
      • Tancredi Rocco: “Allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento ingiuriava il direttore di gara, unendosi per di più al termine dell’incontro con alcuni sostenitori che inveivano contro l’arbitro.”;
      • Sileo Domenico: “Espulso per aver rivolto all’arbitro al termine dell’incontro, frasi offensiveminacciose, reiterava detta condotta all’atto dell’abbandono da parte della terna dall’impianto.”.

La Società ricorrente ritiene le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo eccessivamente gravose perché emesse sulla base di un referto arbitrale che descrive i fatti per cui è causa in maniera completamente distorta.

Infatti, a detta della società reclamante, non vi sarebbe stato alcun pericolo concreto di aggressione fisica nei confronti dei direttori di gara così come il completo disinteresse alla loro tutela da parte dei dirigenti locali.

Le persone presenti nel corridoio in prossimità degli spogliatoi dei Direttori di Gara non erano dei facinorosi ma persone preposte alla sicurezza dei luoghi ed al controllo del regolare svolgimento della manifestazione sportiva. Anche l’uscita degli arbitri dalla struttura sportiva è avvenuta in un clima disteso e sereno, senza l’ausilio delle forze dell’ordine, al contrario di quanto riportato nel referto arbitrale.

Lo stesso comportamento del Sig. Rocco Tancredi, allenatore della A.S.D. Shaolin Soccer, sarebbe stato diverso da quello descritto dal direttore di gara perché si sarebbe limitato, al momento dell’allontanamento dal terreno di giuoco, a dire, rivolto all’arbitro “ non capisci proprio niente”, affermazione questa certamente offensiva ma non minacciosa e/o aggressiva tale da giustificare una squalifica così severa.

Per quanto riguarda invece la sanzione disciplinare comminata nei confronti del calciatore Domenico Sileo, la società appellante mette esclusivamente in rilievo la diversità di trattamento usata dal Giudice Sportivo nei suoi confronti rispetto al medesimo comportamento tenuto dall’altro calciatore della A.S.D. Shaolin Soccer, il Sig. Feliciano Moles, che è stato squalificato per sole due giornate invece delle tre comminate al Sig. Sileo.

La società reclamante conclude chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: - annullare l’ammenda inflitta di €1.000,00 con diffida del campo; - dichiarare che l’allenatore dello A.S.D. Shaolin Soccer sig. Tancredi Rocco è estraneo ai fatti in virtù dei quali è stata comminata la sanzione della squalifica per tre (3) giornate e per l’effetto annullarla; - dichiarare che il calciatore dello A.S.D. Shaolin Soccer sig. Sileo Domenico è estraneo ai fatti in virtù dei quali è stata comminata la sanzione della squalifica per tre (3) giornate e per l’effetto annullarla; In via subordinata per quanto innanzi esposto: - rideterminare in melius la sanzione dell’ammenda inflitta, riducendola al minimo quanto ad importo annullando contestualmente la diffida del campo; - ridurre la sanzione della squalifica del sig. Tancredi Rocco;

- ridurre la sanzione della squalifica del sig. Sileo Domenico.”.

Alla riunione del 23.2.2017, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società ricorrente. Il reclamo è stato pertanto trattenuto in decisione.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, non ritiene di accoglierlo in ragione dei motivi che seguono.

Le doglianze di parte ricorrente sono infondate e vanno disattese innanzitutto in ragione della fede probatoria privilegiata che l’art. 35, comma 1.1 CGS attribuisce al referto dell’arbitro per cui non si può dubitare di quanto in esso riportato, con assoluta puntualità, sia per l’effettiva successione temporale e materiale dei fatti che per la loro consistenza lesiva.

Per quanto riguarda la responsabilità della A.S.D. Shaolin Soccers appaiono palesemente disattese tutte quelle norme che impongono alla società ospitante di assicurare le condizioni per una serena e corretta gara impedendo atti che possano arrecare pregiudizio all’incolumità degli arbitri da parte di chiunque.

Nel caso che ci riguarda la società si è completamente disinteressata di tutelare i direttori di gara che hanno dovuto fare ricorso all’intervento delle forze dell’ordine, chiamate telefonicamente, per lasciare l’impianto sportivo dopo essere stati oggetto, a più riprese, di parole e gesti dai toni ingiuriosi e minacciosi, da parte di tifosi facinorosi della società ospitante, senza che alcun dirigente della A.S.D. Shaolin Soccer intervenisse a loro difesa e tutela.

Anche i comportamenti dell’allenatore, Sig. Rocco Tancredi e del calciatore, Sig. Domenico Sileo, devono essere stigmatizzati e sanzionati con fermezza trattandosi, in entrambi i casi, di condotta, offensiva, ingiuriosa e minacciosa posta in essere reiteratamente.

Alla luce dei fatti sopra esposti, questa Corte, ritiene tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo adeguate e congrue in relazione al comportamento tenuto dai soggetti sanzionati nei confronti degli arbitri durante e dopo la gara per cui è causa.

Non si ravvisano motivi per dare ingresso a circostanze attenuanti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Shaolin Soccer di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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