F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. SAN TEODORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TATTI TOMASO SEGUITO GARA SAN TEODORO/FLAMINIA DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

RICORSO U.S. SAN TEODORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TATTI TOMASO SEGUITO GARA SAN TEODORO/FLAMINIA DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 87/DIV dell’8.2.2017, in seguito alla gara U.S. San Teodoro vs. Flaminia Calcio del 5.2.2017, ha inflitto all’allenatore della U.S. San Teodoro, Sig. Tatti Tomaso, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, con la seguente motivazione: “Allontanato per proteste all’indirizzo dell’Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di abbandonare il terreno di giuoco e, nell’occasione rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di Gara. Durante il prosieguo della gara, si posizionava a ridosso degli spogliatoi e continuava a rivolgere espressioni offensive all’indirizzo dell’Arbitro.”.

Avverso tale provvedimento del Giudice Sportivo la Società U.S. San Teodoro, ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con ricorso inoltrato in data 15.2.2017.

La società reclamante ha contestato il fatto che il proprio allenatore abbia posto in essere un comportamento irriguardoso e offensivo verso l’arbitro. A detta della società il Sig. Tatti si sarebbe limitato esclusivamente a protestare contro l’operato del direttore di gara ma non avrebbe proferito parole offensive e/o irriguardose nei suoi confronti così come nega il fatto che alla notifica del provvedimento disciplinare l’allenatore abbia rifiutato di lasciare il terreno di giuoco.

Alla luce di quanto sopra la società ricorrente ritiene eccessiva e sproporzionata la sanzione irrogata al Sig. Tatti dal Giudice Sportivo e pertanto, conclude chiedendo, “in via principale: Applicare in favore dell’allenatore Tatti Tomaso le circostanza attenuanti all’infrazione contestata e per l’effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo riportato sul Com. Uff. n. 87 dell’8.2.2017, ridurre la sanzione irrogata, comminando la più lieve sanzione a n. 1 giornata di squalifica; In via subordinata: Nella denegata ipotesi di esclusione delle circostanze attenuanti, comunque riformare il provvedimento impugnato e, per l’effetto, ridurre la sanzione irrogata e comminare al Tatti Tomaso la più lieve sanzione della squalifica a n. 2 giornate di squalifica. In via di ulteriore subordine: Ridurre la sanzione irrogata e comminare al Tatti Tomaso la più lieve sanzione ritenuta di giustizia.

Alla riunione del 23.2.2017 nessuno è comparso per la società reclamante. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi non ritiene di accoglierlo in ragione dei motivi che seguono.

La condotta tenuta dal Sig. Tatti Tomaso, allenatore della U.S. San Teodoro, alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., CGS, non può che qualificarsi come ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara.

Lo stesso allenatore, dopo la notifica del provvedimento di allontanamento per proteste, rifiutava di lasciare il terreno di giuoco tenendo un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro e, successivamente, durante il prosieguo della gara, continuava, posizionato fuori dal recinto di giuoco, a protestare proferendo frasi offensive al suo indirizzo.

Tale dinamica dei fatti conferma il carattere irriguardoso e ingiurioso del comportamento dell’allenatore della società  U.S. San Teodoro che deve  essere  stigmatizzatocensurato con fermezza attraverso idoneo provvedimento disciplinare.

Pertanto, alla stregua di quanto sopra, la sanzione della squalifica per quattro turni effettivi di gara, come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie e non consente alcuna riduzione o applicazione di circostanze attenuanti, trattandosi di reiterate condotte offensive ed irriguardose, precedute, per di più, da un provvedimento di allontanamento dal terreno di giuoco per proteste.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. San Teodoro di San Teodoro (OT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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