F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALI VINCENZO SEGUITO GARA LEVICO TERME/PERGOLETTESE 1932 S.R.L. DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.02.2017)

RICORSO U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALI VINCENZO SEGUITO GARA LEVICO TERME/PERGOLETTESE 1932 S.R.L. DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.02.2017)

La Società U.S. Levico Terme ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Vincenzo Calì dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017) in relazione alla gara valida per il Campionato Nazionale Serie D, Girone B, U.S. Levico Terme vs. Pergolettese 1932 S.r.l. del 12.02.2017, che così ha motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.”

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Vincenzo Calì, sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto durante la partita in oggetto.

A detta della società reclamante, la ricostruzione dell’episodio fatta dall’arbitro non sarebbe esatta perché carente di particolari importanti e più precisamente: a) la “manata” non era diretta al volto, ma piuttosto alla spalla/collo del calciatore avversario; b) il gesto era volto ad allontanare il giocatore avversario il quale, durante le operazioni di allestimento della barriera in vista della battuta di un calcio di punizione, indietreggiando, lo calpestava su di un piede provocando la reazione descritta; c) il gesto non era violento e non ha procurato lesione alcuna al calciatore avversario tanto che non sono intervenuti in campo i sanitari.

La società U.S. Levico Terme ritiene inoltre che il Giudice Sportivo abbia mal interpretato il referto arbitrale qualificando la condotta del calciatore in questione come violenta diversamente opinando non gli avrebbe inflitto le tre giornate di squalifica previste dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S..

Conclude la società U.S. Levico Terme, chiedendo la riduzione della pena inflitta al proprio calciatore da 3 ad 1 giornata effettiva di gara od, in subordine, da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Alla riunione del 23.2.2017 nessuno è comparso per la società reclamante. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene che il reclamo vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta, per i motivi che seguono.

La condotta tenuta dal calciatore Vincenzo Calì, alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S., non può qualificarsi come condotta violenta, ex art.19, comma 4, lett. b) C.G.S., in quanto non ha procurato danno e/o lesione alcuna al calciatore avversario diversamente tale circostanza sarebbe stata evidenziata nel rapporto del direttore di gara.

Inoltre, la “manata” sferrata dal giocatore all’avversario è un gesto di reazione provocato dal pestone ricevuto in occasione dell’allestimento della barriera a seguito di un calcio di punizione concesso dall’arbitro.

Pertanto, alla stregua di quanto sopra, questa Corte, in considerazione dell’ingresso di circostanze attenuanti, ex art. 16, comma 1, C.G.S., ritiene che possa essere valutata come congrua ed equa la riduzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Levico Terme di Levico Terme riduce la sanzione disciplinare a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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