F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. MBAKOGU JERRY AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CARPI DELL’11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 14.02.2017)

RICORSO CALC. MBAKOGU JERRY AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CARPI DELL’11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 14.02.2017)

Il calciatore Mbakogu Jerry tesserato per il Carpi FC 1909 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 14.2.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Frosinone/Carpi dell’11.2.2017, gli ha comminato la squalifica per 3 giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 26° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione rivolto all’Arbitro una espressione ingiuriosa”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo da tre gare a due effettive di squalifica, anche con eventuale commutazione del secondo turno di sospensione in pena pecuniaria, il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il calciatore ha sostenuto l’eccessività della sanzione in quanto l’espressione da lui utilizzata nei confronti dell’Arbitro avrebbe dovuto considerarsi come meramente irrispettosa e non come ingiuriosa. Si sarebbe trattato di una espressione non idonea a ledere l’onore e la reputazione del Direttore di gara consistente in una critica del suo operato resa in un contesto di frustrazione e concitazione. A supporto del ricorso il calciatore ha  allegato alcuni precedenti decisioni degli Organi di giustizia sportiva.

Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento tenuto dal calciatore deve considerarsi irriguardoso ma non ingiurioso con la conseguenza di rideterminare la sanzione riducendola da 3 a 2 giornate di gara.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calc. Mbakogu Jerry e riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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