F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRUDO KEVIN OLIVIER SEGUITO GARA JESINA/ROMAGNA CENTRO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRUDO KEVIN OLIVIER SEGUITO GARA JESINA/ROMAGNA CENTRO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

Con atto del 16.02.2017 la S.S.D. Jesina Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale era stata inflitta al calciatore Trudo Kevin Olivier la sanzione disciplinare di 4 giornate di squalifica, chiedendo la riforma della delibera impugnata e, per l’effetto, ridurre la squalifica inflitta al calciatore Trudo nella misura di 1 sola giornata ovvero, in estremo subordine, la riduzione della squalifica.

A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di un atto violento ma di un gesto che, benchè riprovevole, era stato determinato dall’intento di far desistere il calciatore avversario dal tenere un comportamento irrispettoso ed antisportivo nei confronti della “tifoseria ospitante”.

La censura è parzialmente fondata, per cui il reclamo va accolto limitatamente alla domanda subordinata.

Il Collegio, al fine di meglio interpretare quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto, ha ritenuto necessario sentire il direttore di gara, il quale ha confermato che il comportamento posto in essere dal Trudo è stato gravemente antisportivo, ma non violento.

Per tale ragione al caso di specie deve essere applicato l’art. 19 n. IV lett. a) C.G.S. che prevede la sanzione della squalifica di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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