F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO SPEZIA CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FABBRINI DIEGO SEGUITO GARA SPEZIA/TRAPANI DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 21.2.2017)

RICORSO SPEZIA CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FABBRINI DIEGO SEGUITO GARA SPEZIA/TRAPANI DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 21.2.2017)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Spezia/Trapani, disputato in data 18.2.2017 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Diego Fabbrini la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, per aver, al 35° del primo tempo, a giuoco fermo, reagito ad un fallo di giuoco, spingendo con veemenza un avversario”.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Spezia Calcio S.r.l. (d’ora in avanti, “Società”), la  quale  lamentava la  presunta eccessiva entità  della sanzione  irrogata, precisando come la condotta posta in essere dal Sig. Fabbrini non potesse definirsi violenta, ma tuttalpiù antisportiva e scorretta, in quanto priva di qualsiasi intento lesivo dell’incolumità dell’avversario. La Società, inoltre, rilevava come il gesto oggetto del presente  procedimento sarebbe stato compiuto in maniera istintiva ed immediatamente conseguente a ripetuti calci alla schiena inferti al Sig. Fabbrini dal calciatore della squadra avversaria Tiago Matias Casasola. Per questi motivi, la Società chiedeva la riduzione della sanzione irrogata al predetto calciatore ad 1 sola giornata di squalifica.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 23.2.2017, è presente l’Avv. Chiacchio, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come il comportamento tenuto dal Sig. Fabbrini non presenti i requisiti di violenza necessari per l’applicazione dell’art. 19, comma quarto, lett. b) C.G.S. e precisa come tale condotta debba, quindi, essere qualificata e, conseguentemente, sanzionata come antisportiva.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società Spezia Calcio di La Spezia e riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

     Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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