F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 03/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO PIACENZA/ROBUR SIENA DEL 25.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 10.02.2017)

 

RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO PIACENZA/ROBUR SIENA DEL 25.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 10.02.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 138/DIV del 10.2.2017 respingeva il ricorso presentato dalla società Robur Siena confermando il risultato conseguito sul campo di 2 a 1 nell’incontro Pro Piacenza/Robur Siena disputato il 25.1.2017.

Avverso tale provvedimento la società Robur Siena ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 13.2.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 2.3.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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