F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 03/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MACERATESE/FANO A.J. DEL 19.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MACERATESE/FANO A.J. DEL 19.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 146/DIV del 21.2.2017 infliggeva alla società Maceratese la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 perché propri sostenitori durante l’incontro maceratese/Fano disputato il 19.2.2017 intonavano cori offensivi verso un calciatore della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento la società Robur Siena ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 22.2.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 7.3.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Maceratese di Macerata, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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