F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 03/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 101/CSA del 09 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 25.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 149/DIV del 28.02.2017)

RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 25.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 149/DIV del 28.02.2017)

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

    • Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Lega Pro in data 28.2.2017, con la quale è stata inflitta alla Casertana S.r.l. la sanzione dell’ammenda di ® 3.000,00 in seguito alla gara Casertana/Virtus Francavilla del 25.2.2017 “per condotta gravemente antisportiva in quanto con la propria squadra in vantaggio venivano ritirati dal terreno di gioco i raccattapalle ed il relativo servizio non veniva ripristinato neanche dopo ripetute richieste del direttore di gara”;
    • Esaminato il reclamo presentato in data 1° marzo 2017, proposto dalla Casertana F.C. S.r.l. e le relative contestazioni, in fatto e diritto;
    • Appurato che il referto del direttore di gara, Signor Fabio Pasciota, registra testualmente nella Sezione “Comportamento del pubblico, eventuali incidenti, osservazioni varie” che “Durante (il) primo tempo erano presenti circa otto addetti al recupero palloni. Nel secondo tempo non ho notato la presenza di nessuno  di questi e nonostante i miei inviti al capitano locale la società non provvedeva al ripristino della situazione iniziale”;
    • Verificato anche che nel rapporto del commissario di campo, Signor Ivan Esposito Aiardo, nella Sezione “Osservazioni varie”, si legge testualmente che “Si segnala che da una verifica effettuata sui nominativi dei raccattapalle risultavano essere in numero inferiore a quello dichiarato e tre nominativi non erano stati inseriti nella lista. Si segnala inoltre che durante il secondo tempo veniva ritardata la restituzione del pallone e la ripresa del gioco da parte dei raccattapalle”;
    • Tenuto conto che nel reclamo la Società sostiene, in via principale, che dalla lettura dei due suindicati rapporti emerge una incongruenza circa la ricostruzione dei fatti che hanno provocato l’irrogazione della sanzione pecuniaria a carico della medesima società ricorrente, atteso che dal rapporto del commissario di campo non emergerebbe la totale assenza di raccattapalle nel corso del secondo tempo, come invece si sostiene  nel referto arbitrale, evidenziandosi al contrario una presenza di raccattapalle che, ad ogni modo, non erano in numero sufficiente e quelli presenti ritardavano le operazioni di consegna del pallone;
    • Rilevato che effettivamente la discrasia segnalata dalla società ricorrente emerge dal confronto dei due documenti, atteso che il referto arbitrale ricostruisce un quadro di totale assenza di raccattapalle nel secondo tempo, tanto da indurre il Giudice sportivo a motivare la sanzione inflitta come se il servizio di restituzione del pallone non fosse affatto stato svolto nel corso del secondo tempo;
    • Considerato che, fermo restando il comportamento antisportivo ascrivibile a carico della società ricorrente, una attenta lettura dei due rapporti ed in particolare il contenuto di quello redatto dal commissario di campo, grazie al quale è accertato che il servizio di raccattapalle si è svolto anche nel corso del secondo tempo, seppure in modo inadeguato e nonostante l’inascoltato invito dell’arbitro al ripristino dello stesso in modo che tornasse efficiente, permette di considerare meno grave il comportamento posto in essere nel caso di specie dalla Casertana, sì da potersi ritenere parzialmente fondato il gravame dalla stessa proposto e quindi accogliere in ricorso, sempre in via parziale e con riferimento all’entità della sanzione inflitta, ritenendosi equo ridurla della metà;
    • Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, ferma restando la punibilità dell’azione rilevata dal direttore di gara e dal commissario di campo, deve considerarsi non del tutto congrua la sanzione assegnata dal Giudice Sportivo, potendosene ridurre l’entità fino alla metà e ritenendosi quindi congrua l’ammenda di € 1.500,00 a carico della Casertana F.C. S.r.l., in luogo di quella inizialmente inflitta di € 3.000,00.

Per questi motivi la C.S.A.,  in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. di Caserta, ridetermina la sanzione dell’ammenda inflitta in € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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