F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 105/CSA del 23 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIGNOR GRECO RENATO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES L’AQUILA/MAFREDONIA DEL 25.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 1°.3.2017)

RICORSO LAQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIGNOR GRECO RENATO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES L’AQUILA/MAFREDONIA DEL 25.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 66 del 1°.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del  1.3.2017, in relazione alla gara L’Aquila Calcio 1927/Manfredonia Calcio del 25.2.2017, valevole per la diciottesima giornata del Campionato Nazionale Juniores, Girone L, ha inflitto la sanzione della squalifica per 6 gare effettive all’allenatore della società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l., sig. Renato Greco, in quantoallontanato per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore  di gara uscendo dall’area tecnica, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva ulteriore espressione irriguardosa all’indirizzo del medesimo. Al termine della gara, il suddetto era presente all’interno degli spogliatoi e con atteggiamento intimidatorio rivolgeva espressione minacciosa all’indirizzo dell’Arbitro.”

Avverso tale provvedimento la società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 3.3.2017 e, a seguito della ricezione in data 6.3.2017 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso a firma dell’Amministratore Unico, Avv. Angelo Antonio Ranucci (formulando contestuale richiesta di audizione ex art. 34, comma 6, del C.G.S.), trasmessa a mezzo PEC il 10.3.2017.

La reclamante lamenta l’eccessività della sanzione (“alla luce dell’effettivo contenuto del referto arbitrale e dell’effettiva consistenza dei fatti”) rispetto ad una espressione meramente irriguardosa, per l’effetto scevra di qualsiasi portata ingiuriosa e/o offensiva.

Si contesta, altresì, la non proporzionalità della sanzione comminata nonché la disparità di trattamento in considerazione di recenti pronunce giurisprudenziali di questa Corte, peraltro contenute nel medesimo Comunicato Ufficiale in cui era pubblicata la decisione ora impugnata.

Alla riunione del 23.3.2017, è comparso l’avv. Angelo Antonio Ranucci per il ricorrente, che ha insistito per una congrua riduzione della sanzione irrogata.

Questa Corte sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Nel rapporto del Direttore di gara si evince che, al 43’ del primo tempo, il Sig. Greco veniva allontanato dal terreno di gioco, poiché dopo reiterate proteste nei confronti dell’Ufficiale di gara, a seguito di un non meglio individuato episodio di gioco, fuoriusciva dall’area tecnica di competenza e rivolgeva frasi del tipo Aoh ma quando fischi eh? ma stai a dormì? Datte una svegliata!! Oggi proprio non ce stai a capì un c….!.” Lo stesso, al momento dell’allontanamento, proferiva le seguenti espressioni verbali:Sei proprio un c……. presuntuoso”. Al termine dell’incontro, si palesava negli spogliatoi e con fare minaccioso continuava a ripetere:” Io prima o poi un arbitro lo ammazzo, si lo ammazzo proprio”.

All’uopo è bene premettere che il costrutto giuridico del reclamante, da cui prendono abbrivio le tesi difensive, si pone in plateale contrasto con i contenuti descrittivi dei rapporti di gara, assistiticom’e noto – da fede privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S..

Pertanto, tali deduzioni difensive, volte a prospettare una realtà diversa da quella contestualizzata nei rapporti degli Ufficiali di gara, che, al contrario, delineano dettagliatamente la natura gravemente e reiteratamente irriguardosa e minacciosa delle condotte poste in essere dall’incolpato, sono inammissibili.

A ciò aggiungasi che quanto accaduto merita sicura  e particolare riprovazione sia per l’intensità ed offensività delle espressioni formulate nei confronti del Direttore di gara, sia perché i riferiti comportamenti provengono da un allenatore, al qualeper la figura ed il ruolo che gli sono propricompetono anche compiti di indirizzo verso contegni non censurabili, dovendo inculcare il rispetto dei principi di lealtà e correttezza dei rapporti nei soggetti che praticano l’attività sportiva” (Corte Sportiva d’Appello, Com. Uff. n. 081/CSA del 23.2.2016), a maggior ragione se trattasi di giovani nel pieno del loro percorso di crescita personale e professionale.

Anche le ulteriori ragioni fondanti il ricorso, secondo le qualiquante volte può infatti accadere di sentire un Avvocato dire “un Giudice prima o poi l’ammazzo” o un automobilista, “un vigile urbano o un poliziotto stradale prima o poi lo metto sotto” contengono valutazioni  e riferimenti ininfluenti.

Tuttavia, questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto, ritiene congruo, anche sulla scorta dei precedenti della giurisprudenza federale (cfr, Corte Sportiva d’Appello, Sez. II, Com. Uff. N. 32/CSA 2015/2016) ridurre la sanzione inflitta al Sig. Renato Greco a 5 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L’Aquila dell’Aquila riduce la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi della tassa reclamo.

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