F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 105/CSA del 23 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA/FLAMINIA DEL 5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 08.3.2017)

RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI

€ 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA/FLAMINIA DEL

5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 08.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 8.3.2017, in relazione alla gara L’Aquila Calcio 1927/ASD Flaminia Calcio del 5.3.2017, valevole per la ventiseiesima giornata del Campionato di Serie D, Girone G, ha inflitto alla società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 800,00 con contestuale diffidaper avere circa 80 dei propri sostenitori, al termine della gara, protestato nei confronti dei calciatori della squadra costringendo gli stessi e gli Ufficiali di gara a rimanere negli spogliatoi per circa 30 minuti”.

Avverso tale provvedimento la società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 10.3.2017 e, a seguito della ricezione in data 13.3.2017 degli atti relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso a firma dell’Amministratore unico, Avv. Angelo Antonio Ranucci (formulando contestuale richiesta di audizione ex art. 34, comma 6, del C.G.S.), trasmesso a mezzo PEC il 16.3.2017.

Con i motivi scritti, la reclamante ha contestato l’addebito disciplinare, deducendo l’eccessività della sanzione inflittale, richiedendo l’annullamento della stessa ovvero, in subordine, la sua riduzione.

Alla seduta del 23.3.2017, tenutasi dinanzi questa Corte Sportiva d’Appello, è comparso l’Avv. Angelo Antonio Ranucci, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo, ferma restando la sussistenza dell’addebito disciplinare in conseguenza della puntuale refertazione dell’Arbitro, va parzialmente accolto in punto  di rideterminazione della sanzione inflitta.

Sebbene, infatti, non sia revocabile in dubbio la violazione, da parte della società reclamante, del disposto normativo recato dall’art. 4, comma 4, C.G.S., secondo cui Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti…”, questa Corte non può non rilevare come la presenza dei sostenitori locali non si sia, comunque, tradotta in un comportamento violento nei confronti degli Ufficiali di gara, atteso anche il protrarsi non particolarmente significativo della condotta costrittiva dagli stessi posta in essere (“circa 30 minuti” è dato leggere nel referto).

Non possono, inoltre, obliterarsi le indubbie difficoltà logistiche, gestionali ed organizzative in cui versa la società reclamante.

Pertanto, adeguatamente valorizzate la consistenza fattuale della condotta “incriminata” e le complessive risultanze probatorie, la Corte accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. e, per l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta alla reclamante nell’ammenda di € 400,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L’Aquila dell’Aquila riduce la sanzione della ammenda a € 400,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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