F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 105/CSA del 23 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO POL. A.S.D. ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALMA JUVENTUS FANO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 715 del 7.3.2017)

RICORSO POL. A.S.D. ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALMA JUVENTUS FANO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 715 del 7.3.2017)

La Società Alma Juventus Fano impugnava, con ricorso presentato nei modi e termini di legge, la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 715 del 4.3.2017, irrogava alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00.

La società istante, pur censurando il comportamento antiregolamentare posto in essere dai propri sostenitori e tesserati nei confronti della terna arbitrale nel corso del secondo tempo e a fine gara, rappresentava, tuttavia, che la ricostruzione dei fatti operata del giudice di prime cure non era rispondente alla realtà degli accadimenti e che la conseguente ammenda non era proporzionale alla gravità delle condotte poste in essere.

La ricorrente, pertanto, chiedeva una riduzione della stessa.

Le argomentazioni illustrate non risultano, invero, di alcun pregio. Infatti gli episodi contestati risultano provati dal referto arbitrale dove sono riportate, al contrario, le condotte illecite poste in essere dalla tifoseria e dai tesserati della società Alma Juventus Fano, comportamenti tutti analiticamente descritti dal Direttore di gara, la cui credibilità non può essere in alcun modo scalfita dalle difese prospettate.

Pertanto, a giudizio di questa Corte, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare assolutamente congrua e proporzionata alla molteplicità e gravità dei fatti verificatisi in occasione della gara.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. A.S.D. Juventus Fano di Fano (Pesaro-Urbino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it