F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 05/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CSA del 11 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. SALERNITANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2017 INFLITTA AL SIG. FABIANI ANGELO SEGUITO GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 1°.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 3.05.2017)

RICORSO U.S. SALERNITANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2017 INFLITTA AL SIG. FABIANI ANGELO SEGUITO GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 1°.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 111 del 3.05.2017)

La U.S. Salernita 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n.111 del 3.5.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra U.S. Salernitana 1919/Frosinone del 1.5.2017, ha comminato al Sig. Fabiani Angelo la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.6.2017 “per avere, al termine del primo tempo, entrando nel recinto di giuoco pur non essendo autorizzato, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del Direttore di gara e rivolto al medesimo espressioni intimidatorie spingendolo, inoltre, con il mento all’altezza della spalla”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che tra il Fabiani e l’Arbitro vi è stato soltanto un contatto accidentale determinato dalla confusione e dalla calca che si era formata intorno allo stesso. Inoltre il dirigente della Salernitana si sarebbe limitato a rivolgere al Direttore di gara espressioni contenenti una critica del suo operato, ma nulla più. Tale tesi verrebbe supportata da una dichiarazione della Digos di Salerno in data 11.5.2017 prodotta dalla ricorrente.

Il ricorso va respinto sulla scorta del referto arbitrale e della decisione del Giudice di primo grado in quanto il Fabiani ha effettivamente assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dell’Arbitro e rivolto allo stesso espressioni intimidatorie, oltre ad averlo spinto. Quanto alla dichiarazione prodotta non assume comunque specifica rilevanza in quanto si limita a riferire soltanto una parte delle affermazioni fatte dal Fabiani non avendo il funzionario della Digos potuto udire l’altra parte delle stesse.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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