F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 05/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CSA del 11 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO CALCIATORE AMMATURO FIORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SERSALE CALCIO 1975/POL. SARNESE 1926 A.R.L. DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 02.05.2017)

RICORSO CALCIATORE AMMATURO FIORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SERSALE CALCIO 1975/POL. SARNESE 1926 A.R.L. DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 131 del 02.05.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 131 del 02/05/2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto al calciatore sig. Ammaturo Fiore, tesserato in favore della Pol. Sarnese 1926 A R.L., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito il volto di un calciatore avversario con entrambe le mani in reazione ad una condotta violenta subita”.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione il sig. Ammaturo Fiore, a mezzo del difensore, il quale, nei motivi di reclamo tempestivamente depositati, deduceva l’assoluta mancanza nel gesto di volontà lesiva sia fisica che verbale, bensì la configurazione di una reazione alla condotta violenta subita dall’avversario. All’odierna riunione è comparso il difensore del reclamante, il quale si riportava alle conclusioni rassegnate nei motivi di reclamo, ulteriormente argomentando in merito.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il difensore, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento.

Infatti, dalla ricostruzione dei fatti emerge che, certamente, il reclamante poneva in essere una condotta violenta censurabile poiché “colpiva il volto di un calciatore avversario con entrambe le mani”. Tuttavia, a giudizio della Corte, tale comportamento deve essere valutato alla stregua dell’intera vicenda e, precisamente, come mera reazione alla medesima condotta violenta subita dal calciatore avversario, come si evince nel rapporto del Direttore di gara (il sig. Ammaturo “reagiva spingendo dal volto l’avversario”).

Dunque, la condotta del reclamante deve considerarsi una reazione alla violenza appena subita, attenuando, così, l’infrazione compiuta, con riduzione della sanzione minima prevista, di cui all’art.19, comma 4, C.G.S..

Ed invero, posto che il reclamante e il calciatore avversario ponevano in essere il medesimo comportamento violento, per il quale venivano entrambi espulsi dall’arbitro di gara e squalificati dal Giudice Sportivo per tre gare effettive, considerata la condotta del sig. Ammaturo come reazione ovvero protezione alla violenza subita dall’avversario, la gravità dei comportamenti dei tesserati coinvolti deve necessariamente essere differenziata.

Alla stregua di tali rilievi, la condotta del reclamante è meritevole di  essere  considerata attenuata dalla provocazione ricevuta,  poiché considerata come reazione alla violenza appena subita.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ammaturo Fiore riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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