F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 121/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL GENOA C.F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PINILLA FERRERA MAURICIO SEGUITO GARA GENOA/ATALANTA DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.171 del 4.4.2017)

RICORSO DEL GENOA C.F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PINILLA FERRERA MAURICIO SEGUITO GARA GENOA/ATALANTA DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.171 del 4.4.2017)

 

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Genoa/Atalanta, disputato in data 2.4.2017 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie A infliggeva al Sig. Maurcio Pinilla Ferrera la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, (i) per aver, al 14° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferito espressione ingiuriosa accompagnata da un gesto eloquente e plateale del braccio nei confronti del Direttore di gara e (ii) per essersi, successivamente alla notifica dell’espulsione, avvicinato all’Arbitro con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, trattenuto a stento da compagni ed avversari, colpendo il medesimo con schiaffi sul braccio e sulla mano destra e rivolgendogli altresì espressioni minacciose.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Genoa C.F.C. S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale contestava l’eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo come la condotta posta in essere dal calciatore Pinilla non avrebbe avuto portata lesiva e non sarebbe stata caratterizzata da coscienza e volontà di entrare in contatto fisico con il Direttore di gara”. La Società, inoltre, rilevava come, nel determinare la predetta sanzione, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto valutare il comportamento tenuto dal predetto calciatore nei confronti dell’Arbitro come un unicum fenomenologico e tenere in considerazione le circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 16 C.G.S., costituite dal momento di grandissima concitazione e tensione emotiva frutto del negativo andamento della gara, dalla forte contestazione dei tifosi e dal conseguente nervosismo del calciatore Pinilla.

Alla riunione di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, tenutasi in data 27.4.2017, sono presenti il calciatore Maurcio Pinilla Ferrera e, per la Società, il Sig. Abagnale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come la condotta posta in essere dal giocatore Pinilla sia stata del tutto intenzionale e, per la gravità e la reiterazione dei gesti compiuti e delle espressioni pronunciate, non possa che essere sanzionata ai sensi dell’art. 19 e non possa essere giustificata da alcuna delle circostanze attenuanti indicate dalla ricorrente. L’entità della sanzione irrogata deve, quindi, considerarsi adeguata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Genoa C.F.C. di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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