F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 121/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 35.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP NAPOLI/JUVENTUS DEL 5.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.175 del 07.4.2017)

RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI35.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP NAPOLI/JUVENTUS DEL 5.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.175 del 07.4.2017)

 

Con atto, spedito in data 10.4.2017, la Società S.S.C. Napoli S.p.A. ha preannunciato la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 175 del 7.4.2017) con la quale, a seguito della gara di Tim Cup, Napoli/Juventus, disputatasi in data 5.4.2017, era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 35.000,00 con diffida.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società S.S.C. Napoli S.p.A. ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente all’entità della sanzione irrogata.

La società ricorrente ha dedotto, riassuntivamente, l’illegittimità della delibera del Giudice Sportivo chiedendo, tenuto conto delle attenuanti previste ma non applicate dall’art.13, comma 1, lett. a), b) ed e), C.G.S., la riduzione della sanzione irrogata.

A tal proposito, questa Corte ritiene di condividere quanto rappresentato dalla Società ricorrente in ordine alla ricorrenza, nella fattispecie che ci occupa, delle esimenti di cui all’art. 13, lett. a) e e) C.G.S.; il che, pur non potendo condurre ad esonerare la Società S.S.C. Napoli S.p.A. da responsabilità, impone di rideterminare la sanzione nell’ammenda di 25.000 euro con diffida; ciò in considerazione della gravità delle condotte poste in essere dai sostenitori della Società ricorrente e dell’esistenza della recidiva specifica.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.SC. Napoli di Napoli, ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 25.000,00.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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