F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 121/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. LIVERANI FABIO SEGUITO GARA BRESCIA/TERNANA DEL 25.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 107 del 26.04.2017)

RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. LIVERANI FABIO SEGUITO GARA BRESCIA/TERNANA DEL 25.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 107 del 26.04.2017)

Con atto, spedito in data 26.4.2017, la Società Ternana Calcio S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 107 del 25.4.2017) con la quale, a seguito della gara Brescia/Ternana, disputatasi in data 25.4.2017, era stata irrogata, a carico dell’allenatore della stessa Società, sig. Liverani Fabio, la squalifica per una giornata effettiva di gara.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e del Quarto Ufficiale di Gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art.

35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Liverani.

Ed invero, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dalla ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che la condotta, all’evidenza ingiuriosa attese le espressioni utilizzate, sia stata rivolta all’indirizzo degli Ufficiali di Gara; ne è prova il fatto che nel rapporto dell’Assistente arbitrale la condotta risulta connotata, attraverso la esplicitazione che la stessa è stata posta in essere dopo la decisione del collega AE”, dall’intenzione, da parte del sig. Liverani di contestare una decisione arbitrale.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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