F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 121/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’ACF FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KALINIC NIKOLA SEGUITO GARA FIORENTINA/EMPOLI DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 187 del 18.1.2017)

RICORSO DELL’ACF FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KALINIC NIKOLA SEGUITO GARA FIORENTINA/EMPOLI DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 187 del 18.1.2017)

L’ACF Fiorentina S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n.187 del 18.4.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Fiorentina ed Empoli del 15.4.2017, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Kalinic Nikola “per avere, al termine della gara, rivolto all’Arbitro espressione ingiuriosa”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere, in via principale, la riduzione della sanzione irrogata al calciatore ad 1 giornata di squalifica e, in via meramente subordinata, la riduzione di tale sanzione ad una giornata di squalifica con applicazione dell’ammenda in sostituzione dell’altra giornata di squalifica, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che il calciatore Kalinic ha sempre tenuto una condotta corretta nel corso della presente stagione non avendo riportato alcuna squalifica e che l’espressione da lui rivolta al Direttore di gara al termine della stessa era conseguenza della tensione manifestatasi in campo a seguito della concessione da parte dell’Arbitro nei minuti finali della partita di un rigore a favore della squadra avversaria “dichiarato unanimemente dagli addetti ai lavori come inesistente”. Tensione che si sarebbe evidenziata anche con il mancato rispetto da parte degli Arbitri del cerimoniale di gara che prevede che al fischio finale gli ufficiali di gara si posizionino al centro del campo ed invitino le squadre a fare lo stesso e successivamente si scambino i saluti di fine gara. Inoltre la ricorrente ha richiamato alcune precedenti decisioni di Codesta Corte.

Il ricorso va respinto in quanto, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. a), è prevista in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara la sanzione della squalifica per due giornate e, poiché il comportamento del calciatore Kalinic deve essere così configurato, va confermata la decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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