F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 148/CSA del 09 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. TEDINO BRUNO SEGUITO GARA PRO COSENZA/PORDENONE DEL 4.6.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 05.06.2017)

RICORSO PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. TEDINO BRUNO SEGUITO GARA PRO COSENZA/PORDENONE DEL 4.6.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 221/DIV del 05.06.2017)

Con atto, spedito in data 5.6.2017, la Società Pordenone Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 221/DIV del 5.6.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Pro Cosenza/Pordenone, disputatasi in data 4.6.2017, era stata irrogata, a carico dell’allenatore della predetta Società, Tedino Bruno, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Pordenone Calcio S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato quanto alla determinazione della sanzione.

Ed invero, questa Corte ritiene che la condotta, posta in essere dal Tedino, sebbene censurabile per il suo carattere scurrile, non meriti di essere sanzionata con la squalifica per 1 giornata effettiva di gara atteso che l’espressione utilizzataMa chi è questo. Ma che c…. vuole questo”, rivolta all’indirizzo del Delegato di Lega Pro, sebbene scurrile, si spieghi con la circostanza che il Delegato di Lega Pro non indossava il prescritto badge e non era, pertanto, riconoscibile la sua qualifica; a ciò si aggiunga che il Delegato Pro non avrebbe dovuto rivolgersi all’allenatore per fare sì che i calciatori della squadra del Pordenone effettuassero il c.d. “terzo tempo”, bensì al Dirigente Accompagnatore ovvero al Capitano della squadra; la condotta, così riqualificata, appare, pertanto, meritevole della sanzione dell’ammenda di € 500,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Pordenone Calcio di Pordenone, sostituisce la sanzione della squalifica con l’ammenda di € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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