F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 148/CSA del 09 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LARANGEIRA DANILO SEGUITO GARA UDINESE/SAMPDORIA DEL 21.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 213 del 23.5.2017)

RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LARANGEIRA DANILO SEGUITO GARA UDINESE/SAMPDORIA DEL 21.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 213 del 23.5.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 213 del 23.5.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Larangeira Danilo.

Tale decisione è stata assunta perché, al 20° del secondo tempo dell’incontro Udinese/Sampdoria disputato il 21.5.2017, il Larangeira spingeva con veemenza un calciatore avversario, afferrandogli con entrambe le mani il collo, a seguito dell’eccessiva esultanza di quest’ultimo, senza conseguenze fisiche.

Avverso tale provvedimento la Società Udinese Calcio S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 24.5.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 26.5.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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