F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARIDI GAETANO SEGUITO GARA MANTOVA/MACERATESE DEL 25.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 149/DIV del 28.02.2017)
RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARIDI GAETANO SEGUITO GARA MANTOVA/MACERATESE DEL 25.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 149/DIV del 28.02.2017)
Con decisione del 28.02.2017 il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto la squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Gaetano Caridi del Mantova F.C. “per comportamento offensivo verso l’arbitro”.
In particolare, nel referto di gara del sig. Nicola De Tullio di Bari si legge che al 39’ minuto del II tempo il Caridi “a gioco fermo con alta voce e ampi gesti” si rivolgeva all’arbitro con espressioni irriguardose (“v……., vai a c……”), ma poi a fine partita lo raggiungeva negli spogliatoi per scusarsi di persona.
Propone reclamo il Mantova F.C., chiedendo in via principale la revoca della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione, in quanto ritenuta eccessiva. La difesa della società qualifica l’espressione come mera imprecazione, peraltro non diretta all’arbitro, formulata dal calciatore per aver perso la palla sotto la pressione di due calciatori avversari. La società pone all’attenzione del Collegio le circostanze dell’enfasi agonistica, dell’irreprensibile condotta anteatta del calciatore e della proposizione delle scuse a fine gara da parte dello stesso.
Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in
La condotta ingiuriosa si configura in presenza di espressioni “idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria anche in presenza di “espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).
La condotta tenuta dal Caridi si sussume in tale fattispecie.
Sul piano fattuale sono prive di fondamento le diverse ricostruzioni della società, tendenti a minimizzare le espressioni e comunque a non riferirle all’arbitro. Scrivendo “mi diceva” nel referto, il direttore di gara fuga ogni dubbio su quale sia stato il reale destinatario di quelle espressioni irriguardose. Inoltre, il fatto che tali espressioni siano state proferite “ad alta voce” e siano state accompagnate da “ampi gesti” non fa altro che aggravare l’accaduto. In merito a questo tipo di offese giova ricordare l’orientamento assunto dalla Cassazione penale, sez. V, nella sentenza n. 28645 del 07.05.2013: “Deve riconoscersi il carattere offensivo dell'espressione ‘vaffanculo’, giacché, pur dovendosi prendere atto del degrado del linguaggio e della inciviltà che non di rado oramai contraddistingue il rapporto tra i cittadini, tale epiteto, nello specifico contesto (caratterizzato dall'utilizzo anche delle espressioni: "zitto tu, chi cazzo sei"), risulta non soltanto indice di cattiva educazione e di uno sfogo dovuto a una pretesa invadenza dell'offeso, ma anche del disprezzo che si nutre nei confronti dell'interlocutore”. L’offensività di tale espressione, al fine dell’irrogazione delle sanzioni sportive, permane anche dopo la depenalizzazione del reato di ingiuria realizzata dal d. lgs. n. 7 del 15.01.2016.
Spostando l’attenzione dal piano fattuale a quello normativo, bisogna in primis sottolineare che, in seguito alle espressioni ingiuriose proferite, il calciatore è stato espulso dall’arbitro. A tal proposito, l’art. 19, comma 10, C.G.S. afferma che “al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”.
La condotta ingiuriosa o irriguardosa è, invece, disciplinata dall’art. 19, comma 4, lett. a) del C.G.S., il quale prevede la sanzione della squalifica per due giornate, che, però, può essere ridotta o incrementata dal giudice, facendo valere le circostanze attenuanti o aggravanti del caso concreto.
Tra le circostanze attenuanti senza dubbio rientra la presentazione delle scuse. Secondo la giurisprudenza sportiva, infatti, “la pronta presentazione di scuse induce ad un contenimento delle sanzioni” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 3 gennaio 2012, n. 117/CGF).
Si concorda, invece, nell’escludere la valenza attenuante della c.d. enfasi agonistica (cfr.
Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF) e dell’assenza di precedenti
Infatti, si è autorevolmente osservato che “la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione” (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12,
P.M. c. FIGC, in www.coni.it).
Pertanto, questo Collegio ritiene ragionevole la scelta effettuata dal Giudice di prime cure di infliggere la squalifica per 2 giornate, in quanto questa si pone in linea con il combinato disposto formato dai commi 10 e 4, lett. a) dell’art. 19 del C.G.S.. La squalifica per 1 giornata ai sensi del comma 10 si somma alla squalifica per 1 giornata ai sensi del comma 4, lett. a), che è stata già attenuata in I grado per la presentazione delle scuse da parte del Caridi. Sommando le due sanzioni, entrambe di 1 giornata, si ottiene la squalifica totale per 2 gare effettive, che questo Collegio ritiene equo confermare nel quantum.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società Mantova F.C. di Mantova.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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