F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B, S.P.A.L. 2013/BOLOGNA F.C. 1909 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – Com. Uff. n. 62/Campionati Giovanili del 07.12.2016)
RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B, S.P.A.L. 2013/BOLOGNA F.C. 1909 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – Com. Uff. n. 62/Campionati Giovanili del 07.12.2016)
Il Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – con Com. Uff. n. 62/Campionati giovanili del 07.12.2016 emesso in relazione alla gara del 04.12.2016 del Campionato Nazionale Under 16 di Serie A e B S.P.A.L. 2013/Bologna F.C. 1909 – ha comminato a carico del Bologna F.C. 1909 la sanzione sportiva della perdita della gara (terminata con il risultato di 0-0) con il risultato di 0-3 per avere l’Arbitro, sia nel referto di gara che nel relativo supplemento richiestogli dal Giudice Sportivo, refertato che il Bologna al 39° del 2° tempo aveva effettuato una sostituzione eseguita dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti di gara (art. 10 del Regolamento del Campionato adottato con Com. Uff. n. 7 del 13.8.2016).
Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo lamenta la reclamante che la stessa si basa su un referto arbitrale viziato da un grave errore di trascrizione, consistente nell’aver attribuito al Bologna una sostituzione che in realtà è stata effettuata dalla squadra avversaria, come anche da quest’ultima confermato con espressa dichiarazione scritta allegata al reclamo e come effettivamente riscontrato dalla Procura Federale (prot. 8748/proc20/2016-2017 del 16.2.2017), innanzi alla quale anche l’Arbitro stesso ha ammesso l’errore commesso.
A fronte del predetto acclarato errore commesso dal Direttore di gara, non può che concludersi per l’erroneità della gravata sanzione sportiva comminata al Bologna, che invece aveva regolarmente disputato la competizione.
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna annulla la delibera impugnata e ripristina il risultato conseguito sul campo di 0 – 0.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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