F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO/LATTE DOLCE CALCIO DEL 4.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 5.1.2017)

Con ricorso al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale del 7.12.2016 la città di Foligno ha chiesto che venisse comminata alla ASD Latte Dolce la sanzione della perdita della gara del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, Girone G, disputata a Foligno il 4.12.2016 e conclusasi con il risultato di 0-4 a favore della squadra ospite. In particolare, la richiesta era motivata dall’asserita violazione, da parte della Latte Dolce, di quanto previsto dal Consiglio Direttivo della LND con Com. Uff. n. 199 del 22.12.2015 o meglio, dal Com. Uff. n. 1 lett. c) del Dipartimento Interregionale del primo luglio 2016, a mente del quale nel campionato di Serie D ciascuna squadra avrebbe dovuto schierare un giocatore classe ’96, due giocatori classe ’97, e uno classe ’98. Ed invero, secondo il citato ricorso, come risulta dall’esame della distinta di gara della Latte Dolce e dal referto dell’arbitro della partita, il Latte Dolce aveva violato la ricordata previsione tra il 16mo e il 34esimo nel secondo tempo della partita del 4.12.2016, allorché aveva sostituito il calciatore Scognamiglio Luca, maglia numero 9, classe ’98, con il giocatore Chessa Andrea, maglia numero 14, classe ’95, venendo così a schierare una formazione priva di un calciatore classe ’97 ovvero di tre calciatori classe ’98. Ciò fino al 34mo al secondo tempo, allorché entrò in campo il calciatore Angioni, maglia numero 16, classe ’99.

Con nota di controdeduzioni del 16 dicembre 2017 indirizzata a Giudice Sportivo, la reclamante aveva chiesto il rigetto del ricorso osservando che l’apparente violazione lamentata dalla Città di Foligno fosse determinata dall’involontario scambio di maglietta tra il calciatore Chessa Andrea, classe ’95, indicato con la maglia numero 14, e il calciatore Depalmas Gavino, classe ’98, indicato in distinta con la maglia numero 13. In altri termini, poiché il Depalmas aveva indossato la maglia numero 14 del Chessa e questi quella numero 13 del Depalmas, nel corso della partita del 4 dicembre 2016 al 16mo del secondo tempo al posto del calciatore con maglia numero 9 Scognamiglio, classe ’98, era subentrato il calciatore Depalmas, ossia altro calciatore classe ’98 e non già un calciatore classe ’95, quale è il Chessa. Da ciò la conseguenza che nessuna irregolarità era stata commessa, nel corso della partita in oggetto.

Con decisione pubblicata il Com. Uff. n. 70 del 5.1.2017 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha accolto il reclamo della Città di Foligno. A seguito di tale pronuncia la Latte Dolce ha proposto ricorso il 19.1.2017 con cui impugnava tale provvedimento sulla base delle medesime argomentazioni già sostenute davanti l’Organo di giustizia di primo grado, o sia che il calciatore entrato in campo al 16mo del secondo tempo con la maglia numero 14 fosse in realtà Depalmas Gavino classe ’98. A sostegno di tale tesi la ricorrente ha prodotto certificato di identità personale del Depalmas e quello del Chessa, nonché una serie di fotografie personali dei due calciatori in divisa da gioco e alcuni fotogrammi tratti dalla partita Città di Foligno-Latte Dolce del 4.12.2016 che dimostrerebbero la presenza in campo con la maglia numero 14 di Depalmas Gavino, facilmente identificabile per la barba e la presenza di un tatuaggio sul braccio sinistro. Nel chiedere l’accoglimento del ricorso, la Latte Dolce ha sollecitato in subordine che la Corte adita disponesse la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli accertamenti del caso.

Con ordinanza istruttoria del 2.2.2017 questa Corte, ritenuta la necessità di svolgere indagini ai fini dell’accertamento dell’identità del calciatore con la maglia numero 14 tesserato in favore della società Latte Dolce e entrato in campo al 16mo minuto secondo tempo, ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti del presente giudizio alla Procura federale, assegnando alla stessa il termine giorni 20 per il deposito delle risultanze istruttorie.

A seguito delle indagini e degli interrogatori effettuati dalla Procura Federale si evidenzia che mentre non è stato di alcun ausilio l’audizione dell’unico tesserato dell’epoca della Città di Foligno ad oggi rintracciabile, signor Angelini, i tesserati della Latte Dolce ascoltati hanno tutti confermato la circostanza che il calciatore entrato in campo con la maglia numero 14 durante la gara Città di Foligno/Latte Dolce fosse il calciatore Depalmas Gavino, classe ’98, e non Chessa Andrea, classe ’95, nonostante effettivamente il primo fosse indicato nella distinta di gara con la maglia numero 13 e il secondo con la maglia numero 14. A sostegno della tesi avanzata dalla reclamante, in occasione delle citate audizioni, sono state consegnate all’ufficio della Procura federale originali a colori delle fotografie e fotogrammi ingranditi della gara, già prodotti a corredo anche nel ricorso presso questa Corte. Da quanto riferito dagli investigatori della Procura federale, tali originali sono apparsi sicuramente più chiari delle copie agli atti nel giudizio e consentono di rilevare in diversi fotogrammi la presenza in campo nel corso della partita in oggetto del calciatore Depalmas individuabile per la barba e il tatuaggio su braccio sinistro. In particolare, un fotogramma (pagina 67, doc. numero 23, allegato) mostra che il giocatore sceso in campo nell’occasione con la maglia numero 14 non è certamente il Chessa dal momento che il calciatore ritratto porta la barba come Depalmas, diversamente dal Chessa. Afferma altresì il collaboratore dalla Procura federale che altre immagini consentono di collegare il giocatore in questione con il Depalmas.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D. Latte Dolce Calcio di Sassari annulla la delibera impugnata e ripristina il risultato conseguito sul campo di 0 – 4.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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