F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO S.E.F. TORRES 1903 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SENE PAPE IBRAHIMA SEGUITO GARA SEF TORRES/S.C. TRIESTINA DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

RICORSO S.E.F. TORRES 1903 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SENE PAPE IBRAHIMA SEGUITO GARA SEF TORRES/S.C. TRIESTINA DEL  12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionalecon Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017 emesso in relazione alla gara del 12.02.2017 Torres/Sporting Club Triestina del Campionato Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti – ha comminato al calciatore del Torres Sene Pape Ibrahima la sanzione della squalifica per 3 giornate in quanto dopo essere stato “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgeva espressioni irriguardose”.

Al riguardo, si legge nel rapporto dell’arbitro Graziella Pirriatore, che il calciatore in questione, espulso durante la gara, a fine gara si dirigeva verso la arbitro a centro campo e, dissentendo dalla relativa decisione, con tono sarcastico le ripeteva per tre volte, finché sopraggiungeva un suo compagno a farlo allontanare, “Devi andare ad arbitrare il calcio femminile”.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo lamenta la società reclamante che il tesserato non si esprime in modo corretto nella lingua italiana, non ha  utilizzato  espressioni blasfemeingiuriose, ma avrebbe agito al solo fine di giustificare un contrasto duro avvenuto sull’avversario che nel calcio femminile a suo parere non si manifesta e che comunque il fatto sarebbe avvenuto a fine gara e non dopo la notifica del provvedimento disciplinare arbitrale chiedendo la riduzione della sanzione comminata.

Il reclamo è fondato.

Anzitutto va premesso che la sanzione di tre giornate di squalifica è stata comminata in relazione all’utilizzo di “espressioni irriguardose” rivolte al Direttore di gara, come indicato sia nel rapporto arbitrale che nella gravata decisione del Giudice Sportivo, che non contengono alcuna menzione di espressioni blasfeme o ingiuriose. Inoltre anche il rapporto arbitrale conferma che il  fatto  è avvenuto “a fine gara”.

Ciò posto, la invocata non perfetta conoscenza della lingua italiana da parte del calciatore invocata dalla società reclamante non gli ha impedito di reiterare per ben tre volte, finché non interrotto dall’intervento di un compagno che lo ha fatto allontanare, all’arbitro donna una espressione il cui tono imperativo e la connotazione sessista, legata al sesso femminile dell’arbitro (“Devi andare ad arbitrare il calcio femminile”), denotano un chiaro intento di mancarle di riguardo. Infatti, non può negarsi che, ove l’intento del calciatore fosse stato quello della semplice espressione di una opinione divergente, la frase non sarebbe stata reiterata per ben tre volte, fino all’intervento interruttivo altrui, e usando il modo imperativo, certamente non confacente alla mera espressione di opinioni.

Ciò premesso, non vi è dubbio che l’intento del calciatore, reiterato per ben tre volte e interrotto soltanto dall’intervento altrui, sia stato proprio quello di mancare di rispetto all’arbitro, per di più attraverso riferimenti sessisti e discriminatori legati al sesso femminile della medesima.

Deve altrettanto darsi atto che tale condotta, certamente censurabile, si è limitata al mero utilizzo di espressioni irriguardose, il che giustifica la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.E.F. Torres 1903 di Sassari riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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