F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)
RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)
La F.B.C. Gravina impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 90 del 15.02.2017 con la quale veniva convalidato il risultato di 2-1 della gara disputatasi tra la stessa Gravina e la Polisportiva Città di Ciampino il 22.01.2017.
A sostegno della originaria impugnazione del risultato di gara si deduceva che la gara presentava vistose irregolarità nella conduzione arbitrale che avrebbero gravemente compromesso il gioco ed avrebbero altresì determinato una grave alterazione del risultato. In particolare si sosteneva che la espulsione del Portiere del Ciampino, Vassallo sarebbe frutto di duplice un evidente errore sia perché l’arbitro avrebbe ritenuto che l’intervento del portiere che alla fine si scontrava con un calciatore avversario si inseriva in una chiara occasione di goal, sia perché in qualche modo contraddittoriamente lo avrebbe poi accusato di aver colpito con un calcio l’avversario. Invocava pertanto l’art.1 7, comma 4 lett. c) C.G.S. chiedendo che la gara fosse ripetuta per errore tecnico consistente nell’aver deciso la espulsione in luogo di una ammonizione. Chiedeva inoltre che fosse disposto l’invio degli atti alla Procura Federale.
Contro la decisione del Giudice Sportivo che respingeva il reclamo ritenendo prive di fondamento le argomentazioni e inammissibili le richieste di prove anche televisive la F.B.C. Gravina si rivolge oggi con ulteriore reclamo alla Corte Sportiva d’appello.
Le argomentazioni a sostegno sono sostanzialmente le medesime. In particolare si lamenta la mancata considerazione delle prove filmate, la mancata richiesta da parte del Giudice di un supplemento di rapporto di gara e ci si dilunga in una dettagliata elencazione degli eventi di gara ricostruiti anche alla luce di una sorta di trascrizione cartacea degli esiti delle riprese televisive invocate come fonte di prova.
Controdeduceva la Polisportiva Ciampino sottolineando l’assoluta infondatezza delle ragioni poste a fondamento del reclamo e opponendosi alla richiesta prova televisiva.
Osserva la Corte che il reclamante, invocando il disposto dell’art. 17, comma 4 C.G.S. si riferisce a fatti “non valutabili con criteri esclusivamente tecnici”, mentre in realtà l’intera impugnazione si fonda, sottolineandolo ripetutamente, su di un asserito errore tecnico. Ma il giudizio tecnico, che l’ordinamento sportivo rimette all’arbitro, attiene a quell’area assolutamente insindacabile che investe le decisioni adottate sul campo e, pertanto è la stessa configurazione dei motivi di reclamo a prestare il fianco alla fondamentale obiezione che si verte nella materia di decisioni insindacabili. D’altra parte tutte le affermazioni poste a fondamento del ricorso non trovano alcun riscontro negli atti di gara e risultano pertanto prive di riscontro. Peraltro, come è noto, filmati televisivi, comunque di incerta provenienza, non possono mai trovare ingresso per la valutazione della dinamica di gioco e tento meno per la individuazione di presunti errori tecnici.
D’altra parte la Corte ha ritenuto di dover interpellare l’arbitro ottenendo conferma piena dei riscontri documentali e della esattezza del referto.
Il ricorso pertanto si rivela infondato e va respinto
Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Gravina di Gravina in Puglia (Bari).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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