F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMMICHELE/AVIS PLEIADE POLICORO DEL 4.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 577 del 09.2.2017)

RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI

 1.500,00  INFLITTA ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  SAMMICHELE/AVIS

PLEIADE POLICORO DEL 4.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 577 del 09.2.2017)

Al termine della gara del Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2, Sammichele/Avis Pleiade Policoro S.r.l. del 4.2.2017, la Polisportiva Sammichele proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della ammenda di € 1.500,00 comminata a carico della Polisportiva.

Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n.

577 del 9.2.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti della Polisportiva Sammichele “Perché propri sostenitori per tutta la durata dell’incontro rivolgevano corali ingiurie e minacce all’indirizzo del secondo arbitro, sputandogli contro ed attingendolo in più parti del corpo e della divisa. In alcune circostanze taluni di detti sostenitori, sporgendosi dalla tribuna, strattonavano l’ arbitro afferrandolo per la divisa senza arrecargli conseguenze fisiche […] ”.

L’appello va rigettato.

I fatti così descritti dal Direttore di gara non possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.

Nel caso che ci occupa, la gravità dei fatti deve essere rimarcata con particolare riferimento alla reiterazione durante il corso di tutta la gara.

Pertanto la sanzione dell’irrogazione  di euro 1.500,00 può considerarsi congrua per la gravità dei relativi fatti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società POL. D. Sammichele di Sammichele di Bari (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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