F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 014/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 107/CSA del 29 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO FUTSAL COBA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 INFLITTA AL CALC. FIORAVANTI GIANLUCA SEGUITO GARA POTENZA PICENA/FUTSAL COBA DEL 14.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 776 del 17.3.2017)

RICORSO FUTSAL COBA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 INFLITTA AL CALC. FIORAVANTI GIANLUCA SEGUITO GARA POTENZA PICENA/FUTSAL COBA DEL 14.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 776 del 17.3.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, infliggeva al calciatore Fioravanti Gianluca la squalifica fino al 31.12.2017 effettive per la condotta dallo stesso tenuta al termine della partita PSG Potenza Picena/Futsal Cobà.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: “perché al termine dell’incontro, durante l’effettuazione del saluto fair play, a seguito di una spinta ricevuta da un calciatore avversario, gli si scagliava contro colpendolo con reiterati pugni alla testa. Per i colpi ricevuti, l’aggredito cadeva a terra, dove veniva raggiunto da un violento calcio al capo che gli procurava una ferita lacerocontusa con abbondante fuoriuscita di sangue”.

Avverso la decisione la Società sportiva, con atto del 21.03.2017, proponeva reclamo, eccependo l’eccessività della sanzione in quanto i fatti posti alla base della stessa devono essere ridimensionati nella loro obiettiva gravità, tenuto conto della dinamica degli stessi e della casistica giurisprudenziale. Per tale ragione è stata richiesta una sensibile riduzione della squalifica irrogata.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto.

La reclamante non ha contestato la condotta posta in essere dal proprio tesserato, ma ha addotto a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione, il comportamento provocatorio tenuto dal calciatore che è stato oggetto di violenza.

Il reclamo non può essere meritevole di accoglimento in quanto la condotta in contestazione è stata di una violenta inaudita. Il Fioravanti non pago di aver sferrato numerosi pugni all’avversario che, raggiunto alla testa cadeva a terra, continuava nell’azione violenta sferrando allo stesso un violento calcio al capo che provocava una ferita lacerocontusa con copioso versamento di sangue.

Un atto di tale reiterata violenza non può trovare nessuna giustificazione nel dedotto e contestato comportamento avversario.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Futsal Cobà Sportiva Dilettantistica di Porto San Giorgio (Fermo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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