F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 014/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 107/CSA del 29 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVIS PLEIADE POLICORO S.R.L./SALINIS DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 725 del 8.3.2017)
RICORSO S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVIS PLEIADE POLICORO S.R.L./SALINIS DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 725 del 8.3.2017)
Con atto, spedito in data in data 9.3.2017 la società S.S.D. Avis Pleiade Policoro A.R.L. ha preannunciato reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata in Com. Uff. n. 725 dell’8.3.2017, con la quale, a seguito della gara Avis Pleiade Policoro/Salinis, disputatasi in data 4.3.2017, veniva comminata alla ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00, “perché sebbene la gara dovesse essere disputata a porte chiuse veniva consentito l’accesso a circa 150 sostenitori appartenenti ad entrambe le società che si rendevano colpevoli di intemperanze sugli spalti nel corso dell’incontro”.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società S.S.D. Avis Pleiade Policoro A.R.L. ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.Si sostiene nell’atto di impugnazione che la sanzione sarebbe basata su fatti non avvenuti ed adottata nonostante l’esistenza negli atti ufficiali di gara di risultanze probatorie di forza superiore in quanto promananti da soggetto competente e del tutto contrarie. Tale asserita discrasia risiederebbe nella circostanza che le affermazioni contenute nel referto del direttore di gara sarebbero in contrasto con quelle contenute nella relazione del Commissari di campo le cui indicazioni, in ragione della specifica competenza ad esso assegnata dovrebbeo ritenersi prevalenti anche rispetto al referto arbitrale.
Alla seduta del 29.3.2017, è intervenuto, in rappresentanza della Società S.S.D. Avis Pleiade Policoro A.R.L., l’Avv. Tambone che ribadendo i motivi di ricorso insisteva insiste nella richiesta, già formulata in ricorso di annullamento della sanzione.
La Corte osserva che il referto arbitrale appare puntuale e circostanziato e indica chiaramente la presenza di circa 150 persone nonostante la gara fosse a porte chiuse, mentre le indicazioni del referto del commissario di campo sembrano riferirsi esclusivamente al comportamento dei sostenitori della compagine avversaria (la Salinis) dal quale scaturiva la diversa e autonoma sanzione in capo a quest’ultima.
Peraltro nel corso della seduta la Corte riteneva di sentire direttamente l’arbitro il quale confermava in pieno il referto il quale, come è noto, riveste il carattere di fonte privilegiata di prova.
La decisione del Giudice Sportivo merita pertanto conferma
Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avis Pleiade Policoro di Policoro (Matera).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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