F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 015/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 109/CSA del 31 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. TRASTEVERE CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRASTEVERE/BISCEGLIE DEL 29.3.2017(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 30.3.2017)

RICORSO A.S.D. TRASTEVERE CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRASTEVERE/BISCEGLIE DEL 29.3.2017(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 110 del 30.3.2017)

La società A.S.D. Trastevere Calcio proponeva reclamo alla C.S.A., in data 30.03.2017, con richiesta di procedimento d’urgenza, avverso le sanzioni dell’ammenda di € 2.500,00 e obbligo di disputare 1 gara  a porte chiuse, inflitta alla reclamante, seguito gara Trastevere/Bisceglie  del 29.3.2017 (delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 30.3.2017).

La società ricordava che il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, aveva comminato a carico della società ASD Trastevere la sanzione della ammenda di € 2.500,00 unitamente a una gara da disputarsi a porte chiuseper aver propri sostenitori lanciato ripetutamente all’indirizzo di un A.A. numerosi tappi di bottiglia, getti d’acqua e sputi, che lo attingevano su tutto il corpo, nonché due bottigliette di acqua di cui una vuota lo colpiva alla schiena e una piena che lo sfiorava alla testa. Al termine della gara, inoltre, gli stessi sostenitori lanciavano sul terreno di gioco alcune bottigliette semipiene di acqua”.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo la società reclamante chiedeva la procedura d’urgenza in quanto nella domenica 2 aprile, alle ore 15.00, presso il Tevere Stadium, oggetto dell’inibizione a porte chiuse, si sarebbe svolto l’incontro ASD Trastevere Calcio/AZ Picerno, valido per la 29^ giornata del Campionato di Serie D girone H.

Nel corso dell’udienza del 31.03.2017, per la società presenziava l’avvocato Gabriele Fiorelli, il quale, si riportava ai motivi di ricorso. In particolare evidenziava che la Società certamente censurava il comportamento dei pochi sostenitori, da spiegare comunque in un contesto relativo alla particolarità della gara oggetto di gravame, disputata fra la 1^ e la 2^ in classifica, alla quale avevano preso parte più tifosi ospiti che tifosi del Trastevere. Veniva peraltro sottolineata conferma l’inadeguatezza dell’impianto “Tevere Stadium”, non idoneo ad accogliere un gran numero di spettatori, ma che, nell’occasione, aveva dovuto ricevere circa 600 tifosi ospiti, dirottando quasi tutti gli stewards verso quest’ultimo settore, con conseguente minor controllo dei propri tifosi.

Il legale precisava, inoltre, che trattavasi di un unico episodio negli ultimi 4 anni. Il Presidente della Società Sig. Betturri, anch’egli presente alla riunione, poneva l’accento sui valori che hanno contraddistinto la rifondazione della Società Trastevere nel 2012, in particolare, la diffusione e condivisione dei valori principali della vita come il rispetto degli altri, la solidarietà, lo spirito di squadra e la lealtà, che l’hanno portata al patrocinio esclusivo concessogli dalla Comunità di Sant’Egidio. Il Presidente, ribadiva inoltre, la difficile gestione di 600 tifosi ospiti sottolineando che i fatti ascritti erano stati perpetrati da soggetti isolati.

In ragione di ciò, la società ASD Trastevere Calciosospesa l’esecuzione del provvedimento - chiedeva, in riforma della delibera del Giudice sportivo:

- di annullare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse,  nonché la sanzione dell’ammenda;

-in subordine chiede che venga applicata la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse rimodulando la sanzione dell’ammenda anche con eventuale diffida.

La Corte osserva che i comportamenti si sono effettivamente verificati come, del resto veniva ammesso dalla stessa reclamante e tali comportamenti giustificano pienamente la decisione del Giudice Sportivo. Tuttavia, in ragione della oggettiva situazione venutasi a determinare, ossia il grande e inatteso afflusso di ospiti della compagine avversaria, difficilmente sostenibile in ragione della struttura dell’impianto, può, in via equitativa, rimodularsi la sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società A.S.D. Trastevere Calcio di Roma ridetermina le sanzioni nella sola ammenda di € 3.000,00 con diffida, annullando l’obbligo della disputa di una gara a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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