F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 016/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 112/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIAMANTI ALESSANDRO SEGUITO GARA UDINESE/PALERMO DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 del 21.3.2017)

RICORSO U.S. CITDI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER       2     GIORNATE           EFFETTIVE     DI    GARA    INFLITTA  AL   CALC.    DIAMANTI ALESSANDRO  SEGUITO  GARA  UDINESE/PALERMO  DEL  19.3.2017  (Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 del 21.3.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 166 del 21.3.2017 ha inflitto al suindicato tesserato la sanzione della squalifica per n. 2 giornate, per avere il medesimo, a gioco in svolgimento, colpito al volto un avversario con una gomitata, senza conseguenze, come da referto arbitrale.

Avverso tale provvedimento, l'U.S. Città di Palermo proponeva ricorso in data 29.3.2017.

L’appellante eccepiva, in sintesi, che il tesserato avrebbe agito nell'ambito di un normale contrasto di gioco, alzando a protezione della palla un braccio, che avrebbe solo sfiorato l'avversario, il quale non soltanto ha potuto concludere la gara senza alcuna difficoltà, ma non è neppure dovuto ricorrere all'opera dei sanitari. In ragione di ciò, l'appellante richiedeva la riduzione della sanzione inflitta ad una sola giornata, o, in subordine, ad una giornata di squalifica con conversione dell'altra in un'ammenda debitamente proporzionata. All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte, sentito l'arbitro, ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento. Il comportamento in concreto tenuto dal tesserato, quale chiaramente specificato e confermato dal Direttore di gara, appare contraddistinto da antisportività, ma non da violenza. L'episodio, inoltre, non si è svolto a gioco fermo ma a palla in movimento ed è, in ogni caso, rimasto privo di conseguenze per l'avversario.

La sanzione inflitta appare per quanto detto sovradimensionata rispetto ai fatti, nella loro materialità, sotto il profilo della quantificazione, sicché appare equo ridurre le giornate di squalifica da due, misura edittale prevista, ad una, anche in applicazione dei criteri di valutazione indicati dagli artt. 16, comma 1, e 19, punto 4, C.G.S..

Per questi motivi, la C.S.A. sentito l’arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di Palermo di Palermo, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara..

Dispone restituirsi la tassa reclamo..

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