F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 016/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 112/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/PIACENZA 26.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 28.03.2017)
RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI
€ 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/PIACENZA
26.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 28.03.2017)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 28.3.2017 ha inflitto la sanzione della ammenda di € 2.000,00 alla società Piacenza Calcio 1919. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Como/Piacenza disputato il 26.3.2017, propri sostenitori in campo avverso rivolgevano reiterate frasi offensive e
discriminatorie verso tesserati della squadra avversaria.
Avverso tale provvedimento la Società Piacenza Calcio 1919 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 30.3.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 5.4.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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