F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 017/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 116/CSA del 12 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. GLADIATOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/GLADIATOR DEL 4.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 1°.3.2017)

RICORSO A.S.D. GLADIATOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/GLADIATOR DEL 4.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 99 del 1°.3.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 99 del 1.3.2017 respingeva il ricorso presentato dalla società A.S.D. Gladiator con il quale si chiedeva venisse inflitta alla società Città di Gragnano la sanzione sportiva della perdita della gara per avere violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori “giovani”.

Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Gladiator ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 3.3.2017.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.4.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gladiator di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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