F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 017/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 116/CSA del 12 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: • AMMENDA DI € 750,00 ALLA RECLAMANTE; • SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. RAJCIC IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/CASERTANA DEL 02.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 175/DIV del 03.04.2017)

 

RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

    • AMMENDA DI € 750,00 ALLA RECLAMANTE;
    • SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. RAJCIC IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/CASERTANA DEL 02.04.2017 (Delibera del

Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 175/DIV del 03.04.2017)

 

Al termine della gara del Campionato di Lega Pro Divisione Unica 2016/2017Girone C del 02.04.2017, la Società Casertana proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della ammenda di euro 750,00 comminata a carico della stessa.

Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n.

175/DIV del 03.04.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti della Casertana S.r.l. “Perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze”.

Preso atto della rinuncia relativa al ricorso presentato nell’interesse del calciatore Rajcic, il relativo separato procedimento va dichiarato estinto, mentre l’altro ricorso relativo alla sanzione pecuniaria va parzialmente accolto.

I fatti così descritti dal Direttore di gara possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata. In primo luogo, va rilevato che il petardo esploso non ha provocato alcuna conseguenza. In secondo luogo, la condotta dei tifosi è stata posta in essere nel corso di una gara disputata in trasferta, in occasione della quale è noto che i poteri di controllo attribuiti alla società ospitata sono molto più limitati.

Pertanto la riduzione della sanzione irrogata da euro 750,00 ad euro 400,00 può considerarsi congrua per la tenuità dei relativi fatti e per le considerazioni                          .

Per questi motivi la C.S.A. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. S.r.l. di Caserta in due distinti ricorsi:

      • preso atto della rinuncia al ricorso avverso la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calc. Rajcic Ivan, dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo;
      • accoglie parzialmente il ricorso avverso la sanzione dell’ammenda riducendo la stessa a € 400,00 e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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