F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 017/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 116/CSA del 12 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S. RACING CLUB ROMA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE FINO AL 30.4.2017 AL SIG. FOGGIA PASQUALE ED AMMENDA DI € 500,00; – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. UNGARO GAETANO; INFLITTE SEGUITO GARA LUCCHESE/RACING CLUB ROMA DEL 4.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 177/DIV del 5.4.2017)

RICORSO S.S. RACING CLUB ROMA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE FINO AL 30.4.2017 AL SIG. FOGGIA PASQUALE ED AMMENDA DI

€ 500,00;

  • SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. UNGARO GAETANO;

INFLITTE SEGUITO GARA LUCCHESE/RACING CLUB ROMA DEL 4.4.2017 (Delibera

del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 177/DIV del 5.4.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 177/DIV del 5.4.2017 ha inflitto le sanzioni:

  • della inibizione fino al 30.4.2017 e ammenda di € 500,00 al signor Foggia Pasquale per comportamento reiteratamente irriguardoso e offensivo verso la terna arbitrale al termine del primo tempo dell’incontro Lucchese/Racing Club Roma disputato il 4.4.2017;
  • squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Ungaro Gaetano per aver colpito con un pugno alla schiena un avversario.

Avverso tali provvedimenti la Società Racing Club Roma ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 6.4.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.4.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Roma S.r.l. di Roma dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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