F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 018/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CSA del 20 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI ASTI/BERGAMO C5 LA TORRE DEL 7.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 676 del 24.2.2017)

RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI ASTI/BERGAMO C5 LA TORRE DEL 7.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 676 del 24.2.2017)

Con decisione del 24.2.2017 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha respinto il ricorso dell’A.S.D. Bergamo Calcio A 5 – La Torre volto a chiedere la condanna della Città di Asti alla punizione sportiva della sconfitta per 6-0 ex art. 17, comma 5, C.G.S. e il suo deferimento alla Procura Federale, per aver schierato nell’incontro in oggetto il calciatore Costa Joao Renato, in posizione irregolare, in quanto squalificato, e il calciatore Santin Gabriel, in posizione irregolare in quanto non tesserato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, il giudice di prime cure ha precisato che “il calciatore Costa Joao Renato risulta tesserato presso la società convenuta a far tempo dal 2.12.2016, come confermato dal Tribunale Federale NazionaleSez. Tesseramenti con C.U. n. 18/TNFSez. Tesseramenti del 20.2.2017”. Dagli accertamenti svolti in tale grado di giudizio è risultato che  il calciatore brasiliano ha “scontato nelle giornate del 10.12.2016 e del 17.12.2016 la squalifica per due giornate effettive di gara comminatagli con C.U. n. 309 del 7.12.2016”.

Dirimenti, in proposito, sono le liste di trasferimento e la nota prot. 1775 del 31.1.2017 del segretario della FIGC – Lega nazionale dilettantiDivisione Calcio a cinque diretta al giudice sportivo Divisione Calcio a cinque, con la quale si motiva la particolare procedura seguita in caso di tesseramenti dopo il 15 dicembre.

Peraltro sulla questione appare evidente che il trasferimento da ritenersi valido è quello del 2.1.2016 e che il Costa abbia poi scontato le due giornate di squalifica (il 10.12.2016 e il 17.12.2016).

In merito all’altro atleta brasiliano, Santin Gabriel, il predetto giudice ha rilevato che “questi risulta correttamente tesserato presso la società Città di Asti dal 27.12.2016”, ragion per cui anch’egli aveva titolo a disputare la gara in oggetto.

Avverso tale pronuncia di I grado propone ricorso l’A.S.D. Bergamo Calcio a 5 – La Torre, la quale rileva nuovamente le posizioni irregolari dei calciatori brasiliani della Città di Asti, sottolineando in particolare che “la decorrenza del tesseramento del giocatore straniero non può essere quella della spedizione del tesseramento o trasferimento, ma, trattandosi di giocatore extracomunitario, può essere solo quella della autorizzazione del comitato o della divisione (del giorno in cui viene lavorata ed autorizzata la pratica), che nel caso specifico è stata autorizzata in data 5.1.2017”.

Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

I commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 17 del C.G.S. disciplinano, tipizzandoli, i casi di partecipazione irregolare alla gara che incidono sul regolare svolgimento della manifestazione sportiva, prevedendo, altresì, le conseguenze sanzionatorie che debbono conseguire automaticamente all’accesso «viziato» sul terreno di giuoco.

Si tratta, pertanto, di disposizioni caratterizzate da un elevato grado di determinatezza, avendo il legislatore federale previsto espressamente sia la parte precettiva sia la sanzione disciplinare irrogabile automaticamente (senza alcun margine di discrezionalità) al verificarsi delle condotte tipizzate [non è possibile, infatti, proporzionare o graduare la sanzione, in quanto secondo la Corte «le norme federali non lasciano al giudice sportivo alcun margine, facendo direttamente discendere la sconfitta della gara per 0–3 (c.d. sconfitta a tavolino) senza alcuna previsione di sanzione alternativa, allorquando la società faccia partecipare alla gara giocatori squalificati (art. 17, comma 5, C.G.S., ovviamente quando la squalifica non sia stata scontata)», cfr. Alta Corte giust. sport., 10 luglio 2012, n. 17, ist. n. 15/2012, A.S.D. S.E.F. Tempio Pausania c. FIGC e LND, in www.coni.it.].

In particolare, ai sensi del comma 5 dell’art. 17, norma applicabile al caso che occupa la cognizione di questa Corte, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, la società è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara quando:

  1. utilizza durante l’incontro giocatori squalificati o, comunque, privi di titolo per parteciparvi;
  2. si avvale di guardalinee di parte squalificati, inibiti o comunque privi di titolo per parteciparvi;
  3. viola gli artt. 34, commi 1 e 3, e 34 bis delle NOIF, che disciplinano il limite di partecipazione dei calciatori alle gare nonché l’obbligo di impiegare i calciatori secondo le regole di ciascuna Lega (ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 211/CGF).

Quanto all’àmbito soggettivo di applicazione della disposizione, la norma deve ritenersi tassativa nel senso che, come statuito dagli organi di giustizia federale, non è suscettibile di applicazione a soggetti non specificatamente contemplati dalla disposizione. La giurisprudenza sportiva ha confermato questa interpretazione, ribadendo il concetto secondo cui l’applicazione della perdita della gara ha luogo soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla norma di cui all’art. 17, comma 5 C.G.S.., non essendo ammissibili interpretazioni estensive della disposizione de qua, anche in considerazione dell’afflittività della pena in caso di impiego di tesserati in posizione irregolare (così, Coll. gar. sport, 27 gennaio 2015, n. 3, ist. n. 11/2014, ASD Sammaurese c. FIGC e altri, in www.coni.it, relativa ad una partita del Campionato di Eccellenza emiliano romagnolo, «[i]n applicazione del canone quod lex voluti dicit quod noluit non dicit, alcun potere di elasticizzazione o integrazione della norma può essere riconosciuto alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale atteso il vincolo formale stringente espresso nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che emerge dalla lettura del combinato disposto degli articoli 29, comma 7, e 17, comma 5»).

Quanto all’ambito di applicazione oggettiva della norma, la fattispecie di più frequente applicazione è senza dubbio costituita dall’impiego nella gara di «calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a partecipare all’incontro» di cui alla lett. a del comma 5. In tal caso, l’impedimento a prendere parte all’incontro nasce dal fatto che il giocatore non può essere schierato dalla società quando è in corso di squalifica e fino a quando non abbia scontato il provvedimento disciplinare da cui è stato raggiunto.

Al fine di stabilire quando un giocatore versi in tale situazione, è necessario riferirsi alla articolata formulazione di cui all’art. 22 C.G.S., relativo ai tempi e ai modi con i quali devono essere scontate le squalifiche.

Ai sensi dell’art. 22, comma 3, C.G.S., “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento”. Ai fini del calcolo delle giornate di squalifica il comma 4 del predetto articolo stabilisce che “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della

classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi

dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della

giustizia sportiva”.

Poiché il calciatore brasiliano Costa risulta essere stato trasferito in data 2.12.2016, con un trasferimento che è da ritenersi valido a tutti gli effetti, al di là della, talvolta, farraginosa procedura, si deve ritenere che ha scontato le giornate di squalifica in data 10.12.2016 e 17.12.2016.

Dirimenti, in proposito, sono le liste di trasferimento e la nota prot. 1775 del 31.1.2017 del segretario della FIGC – Lega nazionale dilettantiDivisione Calcio a cinque diretta al giudice sportivo Divisione Calcio a cinque, con la quale si motiva la particolare procedura seguita in caso di tesseramenti dopo il 15 dicembre.

Alla luce di ciò, quindi, sia il Costa che il Gabriel potevano essere schierati nella gara del 7.1.2017. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo

Calcio a di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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