F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 018/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CSA del 20 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FC GROSSETO/VIAREGGIO 2014 ARL DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 05.4.2017)
RICORSO DEL F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FC GROSSETO/VIAREGGIO 2014 ARL DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 05.4.2017)
Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, infliggeva alla società F.C. Grosseto
S.S.D. le sanzioni della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché l’ammenda di € 1.000,00 quale prima rinuncia, “considerato che la società Grosseto, senza giustificazione alcuna, non si è presentata sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa”.
Il reclamo proposto dalla società F.C. GROSSETO S.S.D. va rigettato per le seguenti considerazioni
in
DIRITTO
Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale inammissibile il reclamo proposto dalla società
F.C. Grosseto S.S.D. per non aver notificato alla controparte, la società Viareggio 2014 a.r.l., la dichiarazione di preannuncio di reclamo.
Come specificato dall’art. 36 bis, comma II, C.G.S. “Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello nazionale che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte”.
L’espletamento di tale attività costituisce infatti una condizione procedurale necessaria in quanto atta a consentire la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Ed infatti l’art. 36 bis, comma II, C.G.S. si caratterizza per una maggiore attenzione verso la partecipazione al procedimento e il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Ciò per dare séguito ai principi generali cui devono ispirarsi le norme dell’ordinamento della giustizia sportiva declinati all’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, vale a dire quelli del diritto di difesa, di parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo che, peraltro, ispirano in modo omogeneo tutti i procedimenti giustiziali.
Tale inadempimento risulta a pieno dalla documentazione in atti avendo la reclamante notificato la dichiarazione di preannuncio di reclamo, con richiesta di copia atti, alla sola Corte Sportiva d’Appello Nazionale, e non anche alla società Viareggio 2014 a.r.l., con grave pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultima, e non avendo neppure dato adeguata prova della effettiva notifica alla controparte del reclamo motivato mediante allegazione della PEC e simili.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 38, comma 8, C.G.S. “Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: - per le persone fisiche a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva. A tal fine, in àmbito professionistico, è onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l’Ufficio dell’Organo giudicante; b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato; c) presso la residenza o il domicilio; - per le società: a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l’Ufficio dell’Organo giudicante;
b) presso la sede della società”.
Nel merito, dall’analisi del rapporto arbitrale si evince che, in data 02.04.2017, in occasione della dodicesima gara di ritorno del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D – girone E, contro la Viareggio 2014 a.r.l. prevista per le ore 15.00 dello stesso giorno, la squadra ospitante F.C. Grosseto, senza alcuna giustificazione, non si presentava.
Pertanto, dopo aver accertato la presenza della squadra ospite Viareggio 2014, il direttore di gara, trascorso il tempo regolamentare di attesa di 45 min. dall’orario previsto di inizio gara, ne autorizzava il rientro, specificando che tutte le operazioni venivano eseguite dalla terna arbitrale nel parcheggio dello stadio “Zecchini” di Grosseto in quanto l’accesso all’area spogliatoi ed al terreno di gioco era interdetto.
Orbene, appare evidente che, nel caso di specie, l’omessa notifica della dichiarazione di reclamo abbia inciso negativamente sulla possibilità della Viareggio 2014 a.r.l. di fornire la propria versione dei fatti in merito all’accaduto attraverso la presentazione tempestiva e rituale delle controdeduzioni, non potendosi, in ogni caso, ritenere sufficiente a garantire il diritto di difesa della controparte la sola notifica dei motivi di reclamo.
Rilevata la mancanza di tale condizione procedurale atta a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti ed il diritto di difesa della controparte, è preclusa a questa Corte Sportiva d’Appello ogni valutazione nel merito.
Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Grosseto S.S.D. di Grosseto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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