F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 018/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CSA del 20 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE SANTI MATTIA SEGUITO GARA DEL CAMP. U. 17 LEGA PRO REGGIANA/PADOVA DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 110 del 4.4.2017)

RICORSO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE SANTI MATTIA SEGUITO GARA DEL CAMPU. 17 LEGA PRREGGIANA/PADOVA DEL 2.4.2017  (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e ScolasticoCom. Uff. n. 110 del 4.4.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 110 del 4.4.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara inflitta al signor De Santi Mattia.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Reggina/Padova disputato il 2.4.2017, il De Santi pronunciava una frase gravemente offensiva nei confronti di un avversario, comportante anche denigrazione per motivi di nazionalità.

Avverso tale provvedimento la Società Calcio Padova ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 5.4.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 19.4.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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