F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 018/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CSA del 20 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. POL. FUTURA AVVERSO LE SANZIONI: • AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ; • SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. MARDENTE GIANLUIGI; INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO A 5 SERIE B POL. FUTURA/CATAFORIO DEL 1°.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 850 del 5.4.2017)

RICORSO DELL’A.S.D. POL. FUTURA AVVERSO LE SANZIONI:

    • AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ;
    • SQUALIFICA  PER  4  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  AL  SIG.  MARDENTE GIANLUIGI;

INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO A 5 SERIE B POL. FUTURA/CATAFORIO DEL 1°.4.2017

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 850 del 5.4.2017)

La A.S.D. Polisportiva Futura propone reclamo avverso le sanzioni dell’ammenda di € 1.500,00 alla società e della squalifica per 4 giornate effettive di gara al signor Mardente Gianluigi, inflitte a seguito dell’incontro di Calcio a 5, Serie B, tra Pol. Futura e Cataforio del 1.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 850 del 5.4.2017) perché a fine gara, mentre le squadre si accingevano a schierarsi al centro del campo, il Mardente dava sfogo ad un’esultanza smodata determinando la reazione della tifoseria del Cataforio la quale entrava in campo per poi essere subito raggiunta da quella di casa. Nasceva dunque «un parapiglia generale che costringeva la terna arbitrale a far rientrare le squadre negli spogliatoi mentre intervenivano le forze dell’ordine per riportare la calma» (cfr. referto commissario di campo e dell’arbitro). Con specifico riferimento all’allenatore Gianluigi Mardente, la squalifica veniva comminata in quanto al termine dell’incontro, secondo quanto riportato nei documenti ufficiali di gara, quest’ultimo, mentre era in corso l’effettuazione del saluto fair play, attraversava di corsa il terreno di gioco partendo dalla propria panchina e dirigendosi verso il lato opposto nei pressi della tribuna spettatori, «esultando in maniera eccessiva, provocatoria e derisoria nei confronti degli avversari». Tale comportamento determinava la reazione del giocatore numero 3 del Cataforio, Ienari Simone, che si scagliava contro il Mardente entrando in contatto fisico con delle spinte e strattoni violenti reciproci. Intervenivano infine i giocatori e i dirigenti delle due squadre e due agenti delle forze dell’ordine che, con difficoltà e dopo circa 5 minuti, riuscivano a far rientrare i due tesserati nei propri spogliatoi e ad allontanare le persone del pubblico dall’ingresso degli spogliatoi medesimi.

La reclamante sostiene dal canto suo di aver posto in essere ogni tentativo per limitare al massimo qualsiasi atto violento da parte delle tifoserie, prima, durante e al termine della gara. Sottolinea altresì che la tifoseria entrata in campo fosse quella ospite in seguito alla esultanza del proprio allenatore, il quale non avrebbead avviso della ricorrentederiso alcuno, come sarebbe confermato  da  immagini televisive che la Pol. Futura richiede siano acquisite. Soltanto successivamente vi sarebbe stato l’ingresso non dei tifosi ma dei dirigenti della Pol. Futura per placare gli animi, senza alcuna azione violenta.

La reclamante,  in conclusione, chiede pertanto  sia cancellata o ridotta notevolmente l’ammenda comminata di € 1.500,00, nonché ridotta la sanzione della squalifica di 4 gare effettive inflitta al sig. Mardente.

In primo luogo, va rilevata l’inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dalla ricorrente in quanto, ex art. 35, comma 1.2, C.G.S., «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr. sul punto Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché di recente Corte Sportiva d’Appello, ricorso ASD S.r.l. Potenza Calcio, in Com. uff. n. 90/CSA dell’8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all’utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.).

Tanto premesso, questa Corte ritiene che sia possibile procedere ad una rideterminazione  della sanzione dell’ammenda nei confronti della società in virtù delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., mentre nei confronti del sig. Mardente ad una rideterminazione della sanzione della squalifica posto che, tranne un contatto fisico, non risultano essere state commesse azioni caratterizzate da particolare violenza (aggressioni fisiche, et similia) verso i tesserati del sodalizio avversario. Ciò nonostante la condotta del Mardente va fermamente censurata in quanto il comportamento da questi tenuto avrebbe potuto provocare reazioni ancora più gravi di quelle effettivamente verificatesi sia da parte dei tifosi, sia da parte dei tesserati del Cataforio. L’allenatore deve essere di esempio sul piano della disciplina sia per i calciatori, sia per il pubblico. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura violenti azioni, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se allenatore.

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

      • Pol. Futura di Lecce, ridetermina:
        • l’ammenda ad € 1.000,00 alla società;
        • la squalifica per 3 giornate effettive di gara al Sig. Mardente Gianluigi. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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