F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 018/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CSA del 20 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA S.S.D. POL. SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIGLIOLIA SIMONE SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 02.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017)

RICORSO DELLA S.S.D. POL. SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIGLIOLIA SIMONE SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 02.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017)

Con reclamo in data 19.04.2017, la S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 a r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti - Serie D - di cui al Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017, in relazione alla gara del Girone I, S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 a r.l. vs. A.S.D. Città di Gragnano. Con la predetta delibera il Giudice Sportivo ha  squalificato  per  tre  giornate  effettive  di  gara  il  calciatore  Simone  Figliolia  con  la  seguente motivazione: “per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario ponendogli le mani sul volto”.

La società reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata a 2 giornate effettive di gara.

La società reclamante sostiene che il proprio giocatore non ha posto in essere alcuna condotta violenta in danno dell’avversario e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto è stato privo di conseguenze, come emerge dal referto arbitrale.

Si sarebbe trattato nel caso di specie delle solite reciproche spinte fra calciatori tese esclusivamente ad allontanare l’avversario, nel classico gesto dello “smanacciare” (“con le mani”) senza alcuna conseguenze per i due contendenti.

La sanzione sarebbe pertanto eccessivamente severa e sproporzionata rispetto alla condotta posta in atto dai due calciatori.

Alla seduta del 20.4.2017 nessuno è comparso per la parte reclamante. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

E’ di tutta evidenza che la condotta tenuta dal  calciatore Figliolia, sebbene illecita, non può qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche in considerazione del fatto che il gesto non ha prodotto conseguenze dannose per l’avversario trattandosi nel caso che ci riguarda di reciproche scorrettezze consistite in ripetuti  spintonamenti inidonei a determinare conseguenze pregiudizievoli per i calciatori, come certificato dallo stesso Direttore di Gara.

Tale dinamica dei fatti conferma il carattere non violento del comportamento di entrambi i calciatori coinvolti che, stante la sua natura illecita, dovrà essere sanzionato in ogni caso come comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori ma posti in essere in un contesto di reciproche scorrettezze.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

S.S.D. Pol. Sarnese 1926 A.R.L. di Salerno riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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