F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 018/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CSA del 20 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARBATO ANTONIO SEGUITO GARA POL. SARNESE/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 02.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017)

RICORSO DELLA.S.D. CITTADI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARBATO ANTONIO SEGUITO GARA POL. SARNESE/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 02.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017)

 

Con reclamo in data 12.04.2017, la A.S.D. Città di Gragnano ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti - Serie D - di cui al Com. Uff. n.114 del 05.04.2017, in relazione alla gara del Girone I, S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 a r.l. vs. A.S.D. Città di Gragnano.  Con la predetta delibera il Giudice Sportivo ha squalificato per tre giornate effettive di gara il calciatore Antonio Barbato con la seguente motivazione: “per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario ponendogli le mani sul volto”.

La società reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata a due giornate effettive di gara.

La società reclamante sostiene che il proprio calciatore non ha posto in essere alcuna condotta violenta e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto non ha comportato alcun danno fisico per l’avversario, come emerge dal referto arbitrale.

La sanzione sarebbe pertanto eccessivamente gravosa e severa.

Alla seduta del 20,4,2017 il legale della parte reclamante ha esposto la propria tesi difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

E’ di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore Barbato, sebbene illecita, non può qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche in considerazione del fatto che il gesto non ha prodotto conseguenze dannose per l’avversario trattandosi nel caso che ci riguarda di reciproche scorrettezze consistite in ripetuti  spintonamenti inidonei  a determinare conseguenze pregiudizievoli per i calciatori, come certificato dallo stesso Direttore di Gara.

Tale dinamica dei fatti conferma il carattere non violento del comportamento di entrambi i calciatori coinvolti che, stante la sua natura illecita, dovrà essere sanzionato in ogni caso come comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori, ma posti in essere in un contesto di reciproche scorrettezze.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D. Città di Gragnano di Napoli riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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