Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 9 del 24/11/2020

Parti: M. A.B./Genoa Cricket and Football Club S.p.A.

Massima: Accolta l’istanza arbitrale, la società viene condannata al pagamento della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data di conclusione del contratto sino al soddisfo in forza del contratto di mandato ritualmente prodotto ove tale somma era pattuita per il trasferimento del calciatore

Massima: Infondata è l’eccezione sollevata dalla società di inefficacia del mandato per deposito tardivo intimata eccepisce in via preliminare l’inefficacia del contratto di mandato e, dunque, linsussistenza del diritto di credito rivendicato dal ricorrente, per mancato tempestivo deposito ai sensi del Regolamento..La difesa della Società odierna intimata sostiene che il prescritto deposito del contratto, sottoscritto il 27 gennaio, effettuato da parte del B. il 6 febbraio, vale a dire in data successiva a quella del 31 gennaio, termine fissato per l’adempimento del trasferimento del giocatore S., avrebbe vanificato “le esigenze di trasparenza e controllo sottese alle norme federali.….In effetti il deposito del contratto di mandato ad Agente Sportivo è previsto e disciplinato in particolare dal vigente Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, approvato in data 10 giugno 2019, che, all’art. 5.7, prevede che l’Agente Sportivo debba trasmettere in via telematica il contratto di mandato ed ogni altro eventuale successivo accordo, alla Commissione federale C.F.A.S. "entro venti (20) giorni dalla sua sottoscrizione",  pena l’inefficacia del  mandato . Analoga disposizione era già contenuta nel previgente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, che, all’art. 5.5, prevedeva il deposito del contratto presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla sottoscrizione, disponendo che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato l’inefficacia del contratto. Si tratta, a parere di questo Organo Arbitrale, di una condizione legale risolutiva dellefficacia del contratto di mandato (avente ad oggetto l’invio, entro il termine indicato, del contratto alla competente Commissione federale, prescritto, appunto, dalla norma regolamentare), che non può impedire, come non impedisce, alle Parti, anche in pendenza del termine dei venti giorni, di realizzare il programma contrattuale concordato, salvi gli effetti risolutori, restitutori e riparatori derivati dall’eventuale mancato verificarsi della condizione prevista. Nella fattispecie che interessa, risulta incontestata in atti la circostanza che, entro il termine previsto dalle norme sopra richiamate, l’odierno istante ha provveduto, in data 6 febbraio, al deposito del contratto di mandato, non risultando daltra parte l’esistenza di alcun rilievo o censura al contratto medesimo così depositato da parte della competente Commissione federale. Ai fini della positiva valutazione dellesistenza e validità del diritto alla controprestazione a favore del B. da parte dell’odierna parte intimata, non ha pregio il rilievo della difesa del Genoa secondo cui il deposito, pur tempestivo in base a quanto prescritto dalle norme sopra citate, sarebbe intempestivo (e per ciò solo sanzionabile con la declaratoria di inefficacia del mandato), perché intervenuto successivamente all’evento del trasferimento del giocatore S., quale oggetto della prestazione dedotta in contratto a carico dellAgente Sportivo, quando", a detta della difesa del Genoa,” il contratto era già scaduto”. La comminatoria di inefficacia del contratto invocata dallintimata, in siffatta ipotesi, non è infatti prevista da alcuna norma: al contrario, evidentemente, alla data del deposito del mandato alla Commissione competente, il contratto non era affatto scaduto, tanto che il termine per l’adempimento della prestazione da parte della Società mandante risultava fissato al 15 marzo ed al 15 giugno 2020, né risultano in concreto, nella fattispecie, vanificate “le esigenze di trasparenza e controllo sottese alle norma federali" alle quali si fa riferimento nella memoria di costituzione e risposta del Genoa. Dissenso dell’arbitro: Secondo la maggioranza del Collegio, il vigente Regolamento Agenti Sportivi FIGC prevede che l’Agente debba trasmettere in via telematica il contratto di mandato entro 20 giorni, pena l’inefficacia del mandato stesso. Ne ricava che il contratto è sottoposto ad una condizione risolutiva, che consisterebbe nellinvio del medesimo nel termine indicato. Premesso che la mancata trasmissione non è un evento futuro ed incerto (qual è la condizione), ma una facoltà del mandatario, e che quindi non può configurarsi alla stregua di una condizione, per di più risolutiva, resta il fatto che il Regolamento  FIGC vada letto anche alla luce del Regolamento Agenti Sportivi CONI, per effetto del rimando di cui alle Disposizioni Preliminari del Regolamento FIGC, nonché della norma di chiusura. Il Regolamento CONI prevede, all’art. 21, comma 8, che: È fatto obbligo allagente sportivo di depositare il contratto di mandato presso la federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito opera a pena di inefficacia entro venti giorni dalla data di stipula, utilizzando i modelli tipo predisposti dalla stessa federazione sportiva nazionale professionistica, tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dal presente Regolamento. Il contratto di mandato ha efficacia dalla data di deposito presso la federazione sportiva nazionale professionistica. Devono essere altresì depositate presso la federazione sportiva nazionale professionistica eventuali modifiche del contratto di mandato, nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o recesso entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. Lagente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti lavvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione”. Lart. 5.7 del Regolamento FIGC, che non sembra essere stato adeguato al Regolamento CONI, ha identico contenuto della norma del Regolamento CONI, ma omette di fissare il momento di efficacia del contratto: poiché, ai sensi della norma di chiusura, "Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi" e, che nella norma del Regolamento FIGC è presente una lacuna, se ne trae che il contratto di mandato non cessa la sua efficacia dall’invio, ma acquista efficacia dalla data di deposito. Il Regolamento FIGC deve essere letto, per effetto del richiamo, in uno con il Regolamento CONI e deve essere completato, laddove vi sia una lacuna nel primo, con l’applicazione di questultimo; il quale colma la lacuna del primo fissando esattamente il momento di efficacia del Contratto di mandato o comunque consente di interpretare correttamente l’altro. Ne deriva che il B avrebbe adempiuto ad un mandato prima dell’efficacia dell’incarico conferitogli. Del resto, uno dei pilastri della riforma del Regolamento degli Agenti Sportivi CONI è fondata proprio su questo elemento: di impedire che sia esigibile una prestazione nonostante non sia ancora efficace il contratto che prevede la medesima. Qui il termine ultimo era il 31 gennaio 2020: il B. doveva affrettarsi a depositare il contratto entro quella data; e ciò non è accaduto. Sostiene ancora la maggioranza del Collegio che non vi sarebbe inadempimento del B.. Il tema non è se il B. sia o meno inadempiente, ma se il B. abbia adempiuto alla sua obbligazione nel termine del 31 gennaio 2020. In realtà, essendo il contratto efficace dal giorno del deposito, è evidente che al 31 gennaio 2020 il B. non era titolare di alcun contratto con il Genoa, che, dal suo verso, non avendo stipulato un contratto allora efficace, non poteva e non doveva adempiere ad una obbligazione non ancora sorta. Ne deriva che il B si vede riconosciuta una somma di denaro che non trova alcun titolo in un contratto efficace, con ogni conseguenza che ne discende.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 1 del 24/06/2020 

Parti: … Soccer S.r.l. (T. T.)/Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.

Massima: Il Collegio accoglie l’istanza arbitrale presentata dalla società di agenti sportivi e per l’effetto condanna la società sportiva al pagamento della somma di Euro 35.000,00 più Iva e interessi moratori, in virtù del mandato in esclusiva avente ad oggetto l’opera di intermediazione relativamente al trasferimento del diritto alle prestazioni sportive del  Calciatore, attività portata a termine

Massima: …  poiché  il contratto  di mandato di cui è causa è stato sottoscritto in data 7 agosto 2019, il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi cui occorre fare riferimento è quello di cui al testo aggiornato con deliberazione n. 1630  del  Consiglio  Nazionale  del  26  febbraio  2019,  non  potendo  rilevare  nella  presente controversia la successiva versione di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1649 del 29 ottobre 2019.

Massima Infondata è l’eccezione relativa alla nullità del contratto di mandato de quo per violazione dell’art. 21, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “la produzione in giudizio di una scrittura privata da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, al fine di far valere il rapporto da essa regolato, equivale a sottoscrizione” (Cass. n. 13103/95). Sempre secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, inoltre, “per la formazione giudiziale del consenso nei contratti a forma scritta, in mancanza di sottoscrizione di una delle parti, non solo si richiede che la parte non firmataria produca in giudizio il documento, ma è necessario che la produzione avvenga al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla scrittura, non potendo, invece, ravvisarsi il perfezionamento dell'accordo quando la parte produca il documento ad altri effetti (Cass. 13103/95; Cass. 1777/88)”. Nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 11409/06. Nel caso all’esame di questo Collegio arbitrale risulta pacifico che il contratto di mandato non solo è stato prodotto in giudizio dalla parte istante, ma è stato anche prodotto al precipuo fine di invocare l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto medesimo.

Massima Infondata è l’eccezione relativa alla nullità del contratto di mandato per violazione degli artt. 18 e 21 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi. Giova al riguardo sottolineare che l’art. 5.3 del Regolamento FIGC sugli agenti sportivi stabilisce espressamente che il contratto di mandato può essere stipulato e sottoscritto tra un agente sportivo e una società e/o un calciatore o, con entrambi. Inoltre, il successivo art. 5.4 prevede che nel caso in cui l’Agente sportivo agisca nell’interesse di più parti (società cedente, calciatore, società cessionaria), egli sarà tenuto a stipulare un mandato con ciascuna parte interessata. In tal caso l’Agente sportivo deve indicare chiaramente, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l’esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione. Sotto tale profilo, pertanto, il contratto di mandato prodotto e fatto valere da parte istante risulta pienamente conforme alla normativa FIGC. Peraltro, il contratto di mandato de quo risulta conforme anche al Regolamento CONI degli Agenti Sportivi giacché quest’ultimo, da un lato, non vieta all’Agente Sportivo di agire nell’interesse di più parti (cfr., in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera h) e l’art. 21, comma 2, lettera f), mentre, dall’altro lato, si limita a proibire all’Agente Sportivo di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un atleta (c.d. TPO – Third Party Ownership e TPI – Third Party Investment). Circostanza che non ricorre nel caso di specie. Si osserva, inoltre, che il contratto di mandato in oggetto è conforme al modello di contratto di mandato predisposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi (CFAS) istituita dalla FIGC con deliberazione 103/A del 19.4.2019 e disponibile sul sito https://www.figc.it/media/97978/contratto-di-mandato.pdf

Massima: Infondata è l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 21, comma 8, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi in quanto parte istante non avrebbe provveduto a comunicarle l’avvenuto deposito del contratto di mandato presso la Federazione. a tale riguardo, infatti, si osserva che: a) parte istante ha prodotto quale doc. 7 la comunicazione effettuata in data 16 agosto 2019 nei confronti dell’Ascoli Calcio in persona del suo segretario; b) l’art. 21, comma 8, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, nella versione di cui al testo aggiornato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019, prevede unicamente l’obbligo per la parte di depositare il contratto di mandato presso la Federazione, senza nulla prescrivere in ordine alla comunicazione all’altra parte.

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