Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 11 aprile 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 31 del 22.2.2001

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Villamarese avverso decisioni merito gara Perdasdefogu/Villamarese del 28.1.2001.

Massima: Ai sensi dell’art. 41 N.O.I.F., il calciatore ha diritto di ottenere il tesseramento militare per altra società quando è chiamato a prestare il servizio obbligatorio di leva fuori della provincia ove ha sede la società per la quale è tesserato. Nel caso in specie, il calciatore ha svolto il servizio di leva obbligatorio dall’11 settembre 1999 al 17 giugno 2000. Dopo tale data è rimasto in servizio per ferma volontaria e non aveva più diritto al tesseramento militare, in virtù della norma sopra richiamata. Pertanto, il calciatore avendo partecipato dopo tale data a gare con la società era in posizione irregolare. Ne consegue, ai sensi dell’art. 5, comma 7, C.G.S., la punizione sportiva della gara per la Società che ha fatto partecipare alla gara in questione un calciatore senza titolo per prendervi parte.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 20/CF del 4 agosto 1999 n. 7 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. a) C.G.S., di interpretazione dell’art. 40 comma 4 N.O.I.F.

Interpretazione: Nella disciplina delle N.O.I.F. sul tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, l'assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più società (salvo espressa deroga ed eccezione contenuta nell'att. 41, comma 4, sul tesseramento militare) costituisce uno dei cardini dell'ordinamento nella materia, che ha per fine la tutela della regolarità dello svolgimento delle gare, ritenuto fondamentale per l'attività sportiva. Tanto ciò è vero che, oltre alla misura amministrativa della revoca del tesseramento, quando lo stesso violi il divieto (art. 42 N.O.I.F.), le norme del Codice di Giustizia Sportiva prevedono gravi sanzioni disciplinari quali la perdita della gara, cosiddetta "punizione sportiva", o la penalizzazione di un punto in classifica (art. 7 commi 5 e 8 C.G.S.) da irrogarsi, rispettivamente, alla Società che ha fatto disputare la gara a un calciatore privo di legittimo titolo o a calciatore del quale la F.I.G.C. abbia a revocare successivamente il tesseramento.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 29 maggio 1997 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Comunicato Ufficiale n. 52 del 2.5.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. S. Elena avverso decisioni merito gara S. Elena/Breda di Piave del 16.2.1997

Massima: L'art. 41 N.O.I.F., nel prevedere che il calciatore, chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva fuori della provincia ove ha sede la società per la quale è tesserato, abbia diritto di ottenere il tesseramento militare a favore di altra società, precisa, al comma 4, che quest'ultimo ha carattere provvisorio e coesiste con quello ordinario in atto, e che l’atleta così tesserato fino alla scadenza del vincolo provvisorio non può prendere parte a gare con la società con cui è in essere il tesseramento ordinario. Tale violazione è sanzionabile con la punizione sportiva della perdita dell'incontro ai sensi dell’art. 7 comma 5 C.G.S.

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